Cara ADUC
Mio nonno può farmi i documenti italiani
Domanda
8 marzo 2018
Mio nonno ha la residenza in Italia, può farmi i documenti per ricongiungimento familiare? se si dove deve andare a fare la richiesta, quali documenti servono, e quanto tempo ci vuole per validare la richiesta?
Grazie
Laura, da San Benedetto Del Tronto (AP)
Grazie
Laura, da San Benedetto Del Tronto (AP)
Risposta ADUC
non si capisce se lei è cittadina europea o meno. Le norme per il ricongiungimento familiare riguardano solo gli immigrati extracomunitari.
Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008
Art. 1.
1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;
Come si vede solo lo straniero può chiedere ciò e nei confronti dei sopra elencati parenti. Non sembra sia contemplato il rapporto nonno/nipote.
Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008
Art. 1.
1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;
Come si vede solo lo straniero può chiedere ciò e nei confronti dei sopra elencati parenti. Non sembra sia contemplato il rapporto nonno/nipote.
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