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Cara ADUC

Mancata consegna beni su misura

12 ottobre 2018
Domanda 12 ottobre 2018
Buongiorno,
ad inizio giugno ho effettuato l’ordine per delle persiane. Dato che stavamo facendo il cappotto esterno dell’abitazione, il rivenditore mi ha detto che avrebbe inviato il pre-ordine e che la consegna sarebbe stata 15 giorni dalla comunicazione delle quote definitive.
Le quote definitive sono state trasmesse a inizio luglio: consegna confermata verbalmente inizio settembre, perché la ditta sarebbe stata chiusa per ferie per tutto agosto.
A inizio settembre ci comunicano che la consegna sarebbe stata fine settembre, per ritardi nella produzione: il 07.09 firmiamo il contratto definitivo, ma il campo ”tempo di consegna” viene lasciato in bianco. Sempre verbalmente ci comunicano una consegna entro la prima settimana di ottobre.
Ora, in data 09.10, dopo l’ennesimo sollecito, ci informano che non potranno dirci alcuna data di consegna fino al 26.10: possiamo appellarci al decreto legislativo 21/2014, che ha riscritto l’articolo 61 del Codice del consumo e prevede che, qualora non specificato, la consegna del bene debba avvenire entro 30 giorni dalla firma del contratto e richiedere una rescissione del contratto o l’applicazione di una penale per ogni ulteriore giorno / settimana di ritardo?
Grazie e buona giornata
Danila, dalla provincia di AL

Risposta ADUC
il cod. consumo prevede che se non è rispettato il termine di 30 giorni , scaduti ormai anche i termini precedenti, il soggetto può risolvere il contratto, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni, senza alcuna applicazione di penale. Nel caso di risoluzione richiesta dal consumatore, il rivenditore è tenuto a rimborsagli tutte le somme versate in acconto.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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