Cara ADUC
IMU su fabbricato acquisito in Asta Pubblica del Tribunale
Domanda
13 marzo 2018
PREMESSE:
1)-Decreto di trasferimento registrato il 27/07/2016.
2)-Verbale di consegna immobile del 27/07/2016 e fino ad allora occupato dall'Esecutato.
3)-Comune ha preteso IMU (pagata per non incorrere in sanzioni) e non intende concedere rimborso citando una sentenza Corte di Cassazione n. 5736/2013 e un parere legale di cui non mi si fornisce né parere né nome del legale.
Donato, da San Maurizio Canavese (TO)
1)-Decreto di trasferimento registrato il 27/07/2016.
2)-Verbale di consegna immobile del 27/07/2016 e fino ad allora occupato dall'Esecutato.
3)-Comune ha preteso IMU (pagata per non incorrere in sanzioni) e non intende concedere rimborso citando una sentenza Corte di Cassazione n. 5736/2013 e un parere legale di cui non mi si fornisce né parere né nome del legale.
Donato, da San Maurizio Canavese (TO)
Risposta ADUC
a quanto scrive, il decreto di trasf.to coincide con il verbale di consegna, per cui non ci sarebbero problemi se l'IMU decorre dalla data di trasferimento.
Non si deve confondere il possesso di cose mobili con quello di immobili, in quanto solo nel 1° caso occorre il rapporto fisico con l'oggetto.
Nelle cose immobili il possesso coincide con il titolo, per cui anche se non vi è contatto fisico, il proprietario può disporre del bene dall'atto, può venderlo ad altri, può costituire altri diritti a favore di altri; inoltre il titolare gode della rendita catastale, che entra a far parte della denuncia dei redditi.
Ciò è confermato dallo stesso art. 1140 che per possesso si intende esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale.
l'IMU riguarda i beni immobili.
Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.
Pertanto non è rilevante se la data di trasferimento non coincide con quella di consegna ai fini del pagamento dell'IMU.
Non si deve confondere il possesso di cose mobili con quello di immobili, in quanto solo nel 1° caso occorre il rapporto fisico con l'oggetto.
Nelle cose immobili il possesso coincide con il titolo, per cui anche se non vi è contatto fisico, il proprietario può disporre del bene dall'atto, può venderlo ad altri, può costituire altri diritti a favore di altri; inoltre il titolare gode della rendita catastale, che entra a far parte della denuncia dei redditi.
Ciò è confermato dallo stesso art. 1140 che per possesso si intende esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale.
l'IMU riguarda i beni immobili.
Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.
Pertanto non è rilevante se la data di trasferimento non coincide con quella di consegna ai fini del pagamento dell'IMU.
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