Cara ADUC
Contratto Sky
Domanda
2 marzo 2018
Salve,
scrivo per conto di mio padre cliente sky da oltre 10 anni che l'anno scorso si è ritrovato un altro contratto attivato allo stesso domicilio, ci siamo accordi dell'accaduto dopo aver pagato svariate fatture, abbiamo chiesto disdetta e adesso il recupero crediti ci chiede di saldare addirittura altri due mesi di contratto. Non è stato firmato nessun contratto cartaceo né è stata inviata una mail, il tutto è avvenuto per telefono durante una chiamata "ingannevole" di sky che ha provveduto alla seconda attivazione. Ci sono i presupposti per non pagare quelle due ultime fatture? E per richiedere i pagamenti effettuati a nostra
insaputa?
Vi ringrazio per l'aiuto
B, da Livorno (LI)
scrivo per conto di mio padre cliente sky da oltre 10 anni che l'anno scorso si è ritrovato un altro contratto attivato allo stesso domicilio, ci siamo accordi dell'accaduto dopo aver pagato svariate fatture, abbiamo chiesto disdetta e adesso il recupero crediti ci chiede di saldare addirittura altri due mesi di contratto. Non è stato firmato nessun contratto cartaceo né è stata inviata una mail, il tutto è avvenuto per telefono durante una chiamata "ingannevole" di sky che ha provveduto alla seconda attivazione. Ci sono i presupposti per non pagare quelle due ultime fatture? E per richiedere i pagamenti effettuati a nostra
insaputa?
Vi ringrazio per l'aiuto
B, da Livorno (LI)
Risposta ADUC
Cosa prevede il Codice del Consumo per i contratti a distanza conclusi al telefono.
Il Codice del Consumo impone una serie di norme a tutela dei consumatori in materia di contratti telefonici, che non si possono concludere con una sola telefonata nella quale il consumatore riceve verbalmente l'offerta e accetta con la sola registrazione telefonica. Secondo la nuova formulazione delle Codice (art. 51 comma 6), la conclusione del contratto deve avvenire in tre tempi:
- offerta telefonica;
- invio al consumatore della proposta di contratto per iscritto;
- accettazione scritta del consumatore.
Nel suo caso non essendovi accettazione scritta ,il presunto 2° contratto non è valido e non produce effetti. Quindi con apposita diffida a/r può indicare tali motivi , e richiedere anche il rimborso di quanto pagato indebitamente .
per approfondimenti legga il ns. articolo: https://www.aduc.it/articolo/codice+consumo+contratti+conclusi+al+telefono_23511.php
Per il prosieguo, legga qui:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
Il Codice del Consumo impone una serie di norme a tutela dei consumatori in materia di contratti telefonici, che non si possono concludere con una sola telefonata nella quale il consumatore riceve verbalmente l'offerta e accetta con la sola registrazione telefonica. Secondo la nuova formulazione delle Codice (art. 51 comma 6), la conclusione del contratto deve avvenire in tre tempi:
- offerta telefonica;
- invio al consumatore della proposta di contratto per iscritto;
- accettazione scritta del consumatore.
Nel suo caso non essendovi accettazione scritta ,il presunto 2° contratto non è valido e non produce effetti. Quindi con apposita diffida a/r può indicare tali motivi , e richiedere anche il rimborso di quanto pagato indebitamente .
per approfondimenti legga il ns. articolo: https://www.aduc.it/articolo/codice+consumo+contratti+conclusi+al+telefono_23511.php
Per il prosieguo, legga qui:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti