Cara ADUC
condominio
Domanda
8 marzo 2018
Buongiorno, sarò breve.
Volevo sapere, vivendo in un mini condominio, siamo solo due famiglie, se una famiglia ha una casa di metratura più grande dell' altra può decidere, senza il permesso dell' altra, di fare quello che gli pare? Per esempio tenere la moto nell'androne delle scale, o mettere armadietti usandoli come ripostiglio ecc. anche se lo spazio è abbastanza grande tale da non creare fastidio al passaggio? Oppure c'è una legge che regolamenta questo mini condominio? La suddivisione di detto androne, compreso le rampe delle scale non dovrebbe essere al 50% al di là della grandezza della casa?
Nell'attesa di una vostra risposta vi invio distinti saluti.
Giuseppe, da Taranto (TA)
Volevo sapere, vivendo in un mini condominio, siamo solo due famiglie, se una famiglia ha una casa di metratura più grande dell' altra può decidere, senza il permesso dell' altra, di fare quello che gli pare? Per esempio tenere la moto nell'androne delle scale, o mettere armadietti usandoli come ripostiglio ecc. anche se lo spazio è abbastanza grande tale da non creare fastidio al passaggio? Oppure c'è una legge che regolamenta questo mini condominio? La suddivisione di detto androne, compreso le rampe delle scale non dovrebbe essere al 50% al di là della grandezza della casa?
Nell'attesa di una vostra risposta vi invio distinti saluti.
Giuseppe, da Taranto (TA)
Risposta ADUC
a seguito della Riforma sul Condominio è stato introdotto l'art. 1117-bis c.c. che ha riconosciuto e previsto l'applicabilità delle norme condominiali a tutti quei casi in cui più unità immobiliari (quindi anche solamente due) condividano le parti indicate dall'art. 1117 Codice Civile.
Pertanto, la ripartizione delle spese relative alle parti comuni dovrà avvenire in ragione dei millesimi di proprietà, o dei diversi criteri applicabili al caso di specie, ai sensi degli artt. 1123, 1124 e 1126 Codice Civile.
Nell'ipotesi in cui nonni siano tabelle millesimali, salvo un diverso accordo tra le parti, i condomini potranno anche rivolgersi al tribunale competente per chiedere la formazione giudiziale delle medesime.
Preso dell'applicazione delle norme condominiali, ne deriva che i condomini non possano assumere autonomamente le spese per manutenzione parti comuni se non nei casi d'urgenza, così come previsto dall'art. 1134 c.c.
Al contempo, Le preciso che ogni decisione sulle spese di manutenzione e sulla gestione della parti comuni dovrà essere prese di comune intesa tra i condomini e, qualora, via sia dissenso potrà presentare domanda di mediazione innanzi ad un Organismo di Conciliazione o ricorso al Tribunale ai sensi dell'art. 1105 Codice Civile.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
Pertanto, la ripartizione delle spese relative alle parti comuni dovrà avvenire in ragione dei millesimi di proprietà, o dei diversi criteri applicabili al caso di specie, ai sensi degli artt. 1123, 1124 e 1126 Codice Civile.
Nell'ipotesi in cui nonni siano tabelle millesimali, salvo un diverso accordo tra le parti, i condomini potranno anche rivolgersi al tribunale competente per chiedere la formazione giudiziale delle medesime.
Preso dell'applicazione delle norme condominiali, ne deriva che i condomini non possano assumere autonomamente le spese per manutenzione parti comuni se non nei casi d'urgenza, così come previsto dall'art. 1134 c.c.
Al contempo, Le preciso che ogni decisione sulle spese di manutenzione e sulla gestione della parti comuni dovrà essere prese di comune intesa tra i condomini e, qualora, via sia dissenso potrà presentare domanda di mediazione innanzi ad un Organismo di Conciliazione o ricorso al Tribunale ai sensi dell'art. 1105 Codice Civile.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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