Cara ADUC
Cancellazione stage all'estero per cause di salute
Domanda
27 marzo 2018
Scrivo per ricevere consiglio, ed eventualmente darvi mandato ad agire, sul comportamento da tenere in una vicenda, ancora in corso di svolgimento, relativa alla cancellazione (per improvvisa malattia del partecipante) di uno stage linguistico da farsi in Irlanda ed organizzato da un liceo romano.
Allego la descrizione dei fatti (posseggo alcuni documenti contrattuali che, vista l'impossibilità di allegare più documenti alla presente, invierò in un secondo momento su vostra richiesta).
Cordialmente
Antonio, da Roma (RO)
Allego la descrizione dei fatti (posseggo alcuni documenti contrattuali che, vista l'impossibilità di allegare più documenti alla presente, invierò in un secondo momento su vostra richiesta).
Cordialmente
Antonio, da Roma (RO)
Risposta ADUC
a ns. parere la clausola all risk di annullamento presenta una parte di illegalità che la rende inefficace, in quanto la rinuncia per motivi di salute è prevista solo per la comunicazione entro 15 giorni prima della partenza. Infatti lede il diritto alla salute garantito dalla Costituzione ed il relativo risarcimento, in quano non considera il caso di malattia o lesioni manifestatisi incidentalmente il giorno prima o lo stesso della partenza.
Quindi, anche se la clausola fosse sottoscritta a parte, come previsto per le clausole vessatorie, sarebbe ugualmente illegale per il motivo sopraddetto.
Pertanto può inviare una diffida alla società, indicando l'illegittimità e l'inefficacia della clausola di garanzia e richiedendo l'integrale restituzione delle somme versate.
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
Quindi, anche se la clausola fosse sottoscritta a parte, come previsto per le clausole vessatorie, sarebbe ugualmente illegale per il motivo sopraddetto.
Pertanto può inviare una diffida alla società, indicando l'illegittimità e l'inefficacia della clausola di garanzia e richiedendo l'integrale restituzione delle somme versate.
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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