Martedì 29 settembre 2026
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Cara ADUC

Acquisto infissi presso abitazione

23 marzo 2018
Domanda 23 marzo 2018
Buongiorno, nel mese di novembre 2017 ho sottoscritto presso la mia abitazione l'acquisto di nr. 6 finestre da un installatore professionista. Il 12 febbraio 2018 i tecnici sono venuti ad installare le finestre, ma appena hanno installato la prima ovvero un'ora dopo l'inizio dei lavori ho avvisato che avrei rifiutato due delle 6 finestre in quanto dimezzavano di fatto i due punti luce a cui erano destinate.
Durante la fase di ordine con l'agente commerciale della ditta ci era stato assicurato che la differenza con le ns attuali finestre sarebbe stata minima, inoltre siamo stati convinti a fare l'installazione a sormonto anche se inizialmente avevamo chiaramente rifiutato questo tipo di installazione.
Ho rifiutato di fatto lo stesso giorno della consegna le due finestre avvisando immediatamente l'agente commerciale e l'ufficio che hanno quindi avvisato il titolare. Nello stesso pomeriggio ho avuto una lunga conversazione telefonica col titolare della suddetta dove ho spiegato le mie regioni e lui si è dichiarato a parole disponibile a cercare una soluzione diversa dalle due finestre, per cui accettando comunque di fatto il ns rifiuto delle due finestre. Alla base di tutto ciò vi è una fattura di saldo che io ho pagato solo parzialmente (anche se quasi totalmente) la sera del 12 febbraio, stornando il valore delle due finestre che avevo rimandato indietro.
Vorrei sapere se il mio caso rientra nei tempi del diritto di recesso per cui ho il diritto di non pagare il residuo (che è minimo in riferimento del totale fornitura in quanto a novembre ho pagato un acconto) della fattura che mi è stata emessa a febbraio e per cui all'emmissione di una nota di credito per storno parziale dovuto a reso merce.
Ringrazio anticipatamente per la gentile risposta e con l'occasione saluto cordialmente.
Laura, da Rho (MI)

Risposta ADUC
VENDITE FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI DEL VENDITORE e VENDITE A DISTANZA
Nella prima categoria sono inclusi i contratti sottoscritti con la presenza fisica delle parti ma in luoghi diversi dalle sedi commerciali del venditore (a domicilio, come nel suo caso etc.).
Nella seconda i contratti sottoscritti senza la presenza fisica delle parti (via internet, via mail, per posta, per telefono, etc.).
In ambedue i casi si può recedere senza penalità e senza darne alcuna giustificazione, inviando al venditore una comunicazione entro 14 giorni (*) dalla conclusione del contratto oppure, nel caso di acquisto di beni, dal giorno in cui si sono ricevuti.
Sono esclusi dalla possibilità di esercitare il diritto di recesso:
- i contratti per servizi già completamente eseguiti, con l'accordo espresso del consumatore, ed iniziati PRIMA del decorso del termine di 14 giorni per il recesso. Occorre in questo caso anche l'accettazione da parte del consumatore della perdita del diritto.
Nel suo caso vi è stata una esecuzione parziale, per cui lei può esercitare il recesso entro 14 giorni per la patte di contratto non eseguita, inviando in proposito una lettera a/r. In essa spiega il motivo per cui non deve pagare la somma relativa alle finestre non installate.
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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