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Decreto Min.Infrastrutture e Trasporti 1/8/2017 - Riparto per il 2017 del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli
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Normativa 
21 settembre 2017 12:23
 

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 agosto 2017 

Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli - Riparto annualita' 2017.(GU n.216 del 15-9-2017)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
Visto in particolare, il comma 5 dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 102 del 2013 che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
Considerato che il richiamato comma 5 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto Fondo nonche' a stabilire i criteri e le priorita' da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosita' incolpevole che consentono l'accesso ai contributi;
Considerato, altresi', che il medesimo comma stabilisce che le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali e che, a tal fine, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto; Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
Visto in particolare il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 47 del 2014 con il quale la dotazione del Fondo risulta essere per l'anno 2017 di 36,03 milioni di euro;
Visto il decreto interministeriale 14 maggio 2014 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in data 24 giugno 2014, registro 1, foglio n. 2762, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161 con il quale e' stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo per l'anno 2014, nonche' individuati i criteri per il riparto della disponibilita' del Fondo medesimo nonche' quelli per la definizione di morosita' incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorita' nella concessione dei contributi e fornite indicazioni per l'adozione, da parte dei comuni, di misure alla graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica e modalita' per il monitoraggio per l'utilizzo delle risorse ripartite;
Visto, altresi', il decreto interministeriale 30 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in data 5 luglio 2016, registro 1, foglio n. 2141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2016, n. 172 con il quale e' stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo per l'anno 2016, nonche' rivisti i criteri, le procedure, e le modalita' di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo anche in considerazione del carattere innovativo che il Fondo inquilini morosi incolpevoli riveste;
Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore;
Visto il rapporto dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno sugli sfratti in Italia pubblicato nel maggio 2016 relativo agli sfratti registrati nel territorio nazionale nel 2015;
Considerato che, a seguito di richiesta dell'ANCI, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto opportuno sottoporre i precedenti decreti di riparto alla Conferenza unificata anziche' alla Conferenza Stato-Regioni, come invece previsto dall'art. 6, comma 5, del richiamato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23 febbraio 2017 (documento rep. atti 29/CSR) che ha stabilito le modalita' del concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica ed il conseguente stanziamento residuo di € 11.537.223,95 del Fondo inquilini morosi incolpevoli;
Vista la nota in data 13 marzo 2013, prot. 4497 del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale e' stata trasmessa la nota del Dipartimento della Ragioneria dello Stato n. 39938 del 10 marzo 2017 in ordine alla riduzione, ai sensi di quanto stabilito nella sopracitata intesa, di € 24.492.776,05 della disponibilita' del Fondo inquilini morosi incolpevoli per l'anno 2017;
Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 30 marzo 2017 sulla proposta effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» convertito, con modifiche, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha stabilito un ulteriore accantonamento di € 474.766,00 sulla disponibilita' di € 11.537.223,95;
Considerato pertanto che la dotazione per l'anno 2017 del Fondo inquilini morosi incolpevoli risulta, per gli effetti delle sopracitate riduzioni, pari ad € 11.062.457,95;
Ritenuto comunque di procedere ad un sollecito riparto della suddetta disponibilita' per l'anno 2017 di € 11.062.457,95 al fine di dare ulteriori risposte al disagio abitativo degli inquilini morosi incolpevoli;

Decreta:

Art. 1 Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2017
1. La residua disponibilita' per l'anno 2017 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ridotta da 36,03 milioni ad € 11.062.457,95 a seguito dell'intesa Stato-Regioni raggiunta nella seduta del 23 febbraio 2017 e dell'ulteriore accantonamento di € 474.766,00 stabilito dall'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e' ripartita in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosita' emessi, registrato dal Ministero dell'interno al 31 dicembre 2015, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70%, tra tutte le regioni e le province autonome, secondo l'allegato A), che forma parte integrante del presente decreto.
2. Le regioni individuano i comuni ad alta tensione abitativa, di cui all'elenco approvato con delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi, nelle more dell'aggiornamento di detto elenco ai sensi del comma 2-ter dell'art. 9 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, i comuni capoluogo di provincia attualmente non inclusi ed i comuni ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali cui destinare le risorse del Fondo unitamente ad eventuali stanziamenti regionali. Qualora le regioni adottino o aggiornino le linee guida da seguire da parte degli organismi comunali incaricati delle attivita' di cui al presente decreto ne danno comunicazione alle Prefetture competenti per territorio e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le regioni assicurano il monitoraggio sia sull'utilizzo dei fondi di cui al presente decreto che degli eventuali stanziamenti regionali, secondo specifiche definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le risorse residue poste in capo ai comuni, a valere sulle ripartizioni 2014 e 2015, possono essere utilizzate sulla base dei criteri stabiliti nel decreto interministeriale 30 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti in data 5 luglio 2016, registro 1, foglio n. 2141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2016, n. 172. Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel sopracitato decreto 30 marzo 2016. Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2017
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-3354

Allegato A) Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
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