Cara ADUC
Verifica DURC Condominio
Domanda
29 marzo 2018
Buongiorno, Il mio problema e verso il mio amministratore.
Come condominio rappresentato da un amministratore, abbiamo noi l'obbligo di verificare l'idoneità del DURC.
Mi spiego meglio.
Il nostro amministratore ha messo nel bilancio preventivo 2018, la voce verifica DURC 100,00, indifferentemente se entra o non entra un’impresa a svolgere del lavoro, noi da prima ci siamo rifiutati, non ci sembra corretto che noi dobbiamo accollarci delle spese per verificare l'idoneità di un documento di un professionista; abbiamo dovuto accettarlo, dicendoci che se non lo avessimo accetto non ci avrebbe più amministrato, noi non essendo del tutto preparati, abbiamo deciso di accettare per non rimanere senza amministratore in punto in bianco, e poi far le cose in fretta,
L’amministratore sostiene che le imprese lo debbano consegnare a lui prima dei lavori (e fino quasi nessuno contesta niente, lo troviamo corretto), ma sostiene che poi lui deve verificarne con un sevizio che ha, dove li dice se è valido o no (quando siamo venuti a conoscenza che per tale verifica e sufficiente accedere al servizio INPS e verificarlo con il solo Codice Fiscale), sostiene che se dopo averlo avuto, non va a verificare la sua idoneità va incontro a sanzioni penali.
In merito il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 Edizione Giugno 2016 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, con l'allegato XVII dice che le imprese lo devono esibirlo, poi è normale che l'amministratore deve controllarlo.
E giusto che lo abbia, ma verificarne la sua idoneità e un obbligo di legge?
E vero che se non va ha controllate l'idoneità del documento, va in contro a sanzioni penali?
Il preventivo dell'amministratore non ha una voce che dobbiamo avere ulteriori costi per la verifica del DURC, e secondo noi dovrebbe essere già far parte della sua retribuzione, vi elenco delle voci:
€ 380,64 per redazioni Modello 770, Modello AC, modello CU, Adempimenti fiscali legge 296/2006.
Il controllo e la verifica del DURC non rientra negli Adempimenti fiscali legge 296/2006, al punto 754 ne parla O in queste due voci:
Tenuta contabilità in partita doppia con software idoneo.
Gestione fornitori e archiviazione documentazione richieste dalla normativa vigente
Grazie.
Giuseppe, da Mulazzano (LO)
Come condominio rappresentato da un amministratore, abbiamo noi l'obbligo di verificare l'idoneità del DURC.
Mi spiego meglio.
Il nostro amministratore ha messo nel bilancio preventivo 2018, la voce verifica DURC 100,00, indifferentemente se entra o non entra un’impresa a svolgere del lavoro, noi da prima ci siamo rifiutati, non ci sembra corretto che noi dobbiamo accollarci delle spese per verificare l'idoneità di un documento di un professionista; abbiamo dovuto accettarlo, dicendoci che se non lo avessimo accetto non ci avrebbe più amministrato, noi non essendo del tutto preparati, abbiamo deciso di accettare per non rimanere senza amministratore in punto in bianco, e poi far le cose in fretta,
L’amministratore sostiene che le imprese lo debbano consegnare a lui prima dei lavori (e fino quasi nessuno contesta niente, lo troviamo corretto), ma sostiene che poi lui deve verificarne con un sevizio che ha, dove li dice se è valido o no (quando siamo venuti a conoscenza che per tale verifica e sufficiente accedere al servizio INPS e verificarlo con il solo Codice Fiscale), sostiene che se dopo averlo avuto, non va a verificare la sua idoneità va incontro a sanzioni penali.
In merito il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 Edizione Giugno 2016 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, con l'allegato XVII dice che le imprese lo devono esibirlo, poi è normale che l'amministratore deve controllarlo.
E giusto che lo abbia, ma verificarne la sua idoneità e un obbligo di legge?
E vero che se non va ha controllate l'idoneità del documento, va in contro a sanzioni penali?
Il preventivo dell'amministratore non ha una voce che dobbiamo avere ulteriori costi per la verifica del DURC, e secondo noi dovrebbe essere già far parte della sua retribuzione, vi elenco delle voci:
€ 380,64 per redazioni Modello 770, Modello AC, modello CU, Adempimenti fiscali legge 296/2006.
Il controllo e la verifica del DURC non rientra negli Adempimenti fiscali legge 296/2006, al punto 754 ne parla O in queste due voci:
Tenuta contabilità in partita doppia con software idoneo.
Gestione fornitori e archiviazione documentazione richieste dalla normativa vigente
Grazie.
Giuseppe, da Mulazzano (LO)
Risposta ADUC
La riforma del condominio ha specificato, all'art. 1129, quattordicesimo comma, c.c. che “l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”.
Solitamente sono tre i modi di indicazione del compenso:
a) un'offerta omnicomprensiva;
b) un'offerta dettagliata voce per voce;
c) un'offerta mista con un compenso base e delle voci ulteriori di compenso richiedibili all'espletamento di quell'attività.
I compiti sono di gestione ordinaria o straordinaria. Fra i compiti normali dell'A. rientra la compilazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo, oltre ad altre attribuzioni di carattere fiscale ( cod. civ. artt. 1130 e 1130 bis.)
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili.
Soltanto nella commissione effettiva dei lavori da parte del Condominio, a e l'A. è tenuto alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici, che comprende:
l’esibizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio;
l’esibizione del DURC;
l’esibizione del Documento di valutazione dei rischi (la cui redazione, comunque, rimane un obbligo delle imprese);
Quindi circa la valutazione del DURC si tratta di una attività occasionale e straordinaria dell'A., che secondo il ns. parere, comporta un compenso a parte e supplementare.
Solitamente sono tre i modi di indicazione del compenso:
a) un'offerta omnicomprensiva;
b) un'offerta dettagliata voce per voce;
c) un'offerta mista con un compenso base e delle voci ulteriori di compenso richiedibili all'espletamento di quell'attività.
I compiti sono di gestione ordinaria o straordinaria. Fra i compiti normali dell'A. rientra la compilazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo, oltre ad altre attribuzioni di carattere fiscale ( cod. civ. artt. 1130 e 1130 bis.)
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili.
Soltanto nella commissione effettiva dei lavori da parte del Condominio, a e l'A. è tenuto alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici, che comprende:
l’esibizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio;
l’esibizione del DURC;
l’esibizione del Documento di valutazione dei rischi (la cui redazione, comunque, rimane un obbligo delle imprese);
Quindi circa la valutazione del DURC si tratta di una attività occasionale e straordinaria dell'A., che secondo il ns. parere, comporta un compenso a parte e supplementare.
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