Cara ADUC
Venditore nega diritto di sostituzione
Domanda
13 agosto 2018
Salve,
abito in provincia di Lucca e ho acquistato online da un negozio di
Torino che vende anche a distanza alcuni pezzi per assemblare un
computer. Il case è arrivato rotto, sicuramente lo era già prima di
partire, ma il venditore col pretesto di una piccolissima botta sul
collo da un lato diverso rispetto a quello rotto ha imputato la colpa
al corriere e quondi a me che non ho firmato con riserva e nega la
sostituzione. Il danno è un rinbarcamento della lamiera, impossibile
da generare con quella bottarella, anche fosse state sul lato
corrispondente. Sul lato del danno, cartone e polistirolo sono
perfetti, ma a questi dettagli il venditore nemmeno risponde (gli ho
inviato più di 20 sbagliatissime foto).
C'è un modo di far valere i miei diritti o devo dire addio ai miei
soldi? Vi ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti
Lisa, dalla provincia di LU
Lisa, dalla provincia di LU
Risposta ADUC
Se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro il venditore si libera dell'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore con il contratto di trasporto.
Il contratto di trasporto si conclude tra mittente e vettore, in base al quale il vettore s'impegna a riconsegnare la merce al destinatario indicatogli dal mittente. Riportiamo alcuni articoli del Cod. civ.
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso i vettore spettano al destinatario dal momento in cui le cose arrivate ne richiede la riconsegna al vettore.
Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, salvo prova contraria a suo carico.
Quanto all'accettazione senza riserve.
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto dovuto estingue le azioni contro il vettore derivanti dal contratto. Ma sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purchè il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.
Nel suo caso secondo il ns. semplice parere, se il danno non era al momento riconoscibile, Lei nei termini indicati dovrebbe far valere i suoi diritti verso il vettore, chiedendo il risarcimento.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Nel caso in cui il vettore non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
Il contratto di trasporto si conclude tra mittente e vettore, in base al quale il vettore s'impegna a riconsegnare la merce al destinatario indicatogli dal mittente. Riportiamo alcuni articoli del Cod. civ.
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso i vettore spettano al destinatario dal momento in cui le cose arrivate ne richiede la riconsegna al vettore.
Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, salvo prova contraria a suo carico.
Quanto all'accettazione senza riserve.
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto dovuto estingue le azioni contro il vettore derivanti dal contratto. Ma sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purchè il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.
Nel suo caso secondo il ns. semplice parere, se il danno non era al momento riconoscibile, Lei nei termini indicati dovrebbe far valere i suoi diritti verso il vettore, chiedendo il risarcimento.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Nel caso in cui il vettore non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti