Mercoledì 23 settembre 2026
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Esenzione APE per immobili esenti per natura: durata e autocertificazione

23 settembre 2026
Domanda 23 settembre 2026
Nel caso si parli di immobili esenti da APE, in assenza di lavori che modifichino la struttura ci si chiede quanto sia la durata (a tempo indeterminato) della esenzione; per la dichiarazione dell'esenzione invece questa è una mera autocertificazione o occorre un tecnico.
Francesca, dalla provincia di TR

Risposta ADUC
Gentile Francesca,
in linea generale, le categorie di immobili esenti dall'obbligo di APE (ad esempio fabbricati isolati con superficie utile inferiore a 50 mq, edifici agricoli non residenziali, fabbricati industriali non climatizzati, ruderi non agibili, edifici vincolati per motivi storico-artistici in certi casi) restano esenti finché permangono le condizioni oggettive che determinano l'esenzione stessa: non si tratta quindi di un beneficio a scadenza, ma di uno stato che dura fino a quando non cambiano le caratteristiche dell'immobile o il suo utilizzo. Se, ad esempio, un immobile viene ristrutturato, cambia destinazione d'uso, oppure viene installato un impianto di climatizzazione dove prima non c'era, l'esenzione può venire meno e sorgere l'obbligo di dotarsi dell'APE.

Sul secondo punto, la dichiarazione dell'esenzione non è una libera autocertificazione del proprietario: generalmente viene resa all'interno dell'atto notarile (compravendita, donazione) o del contratto di locazione dalla parte venditrice o locatrice, con esplicito richiamo alla norma che giustifica l'esenzione stessa. Non richiede necessariamente un sopralluogo tecnico se la condizione di esenzione è oggettiva e documentabile (es. superficie, tipologia catastale, assenza di impianti), ma la corretta qualificazione della fattispecie e l'individuazione della norma di esenzione applicabile è opportuno vengano verificate da un tecnico abilitato, per evitare contestazioni successive in sede di atto notarile o di eventuale verifica da parte degli uffici regionali competenti in materia energetica.

Le consigliamo quindi di rivolgersi a un tecnico abilitato per la verifica puntuale della persistenza dei requisiti di esenzione nel suo caso specifico.
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