Cara ADUC
Uscita Ascensore Sfalsata
Domanda
17 marzo 2018
Buongiorno
Innanzi tutto Vi faccio i complimenti per esserci.
Nel mio vecchio palazzo hanno installato un ascensore ripartendo le spese ai sensi dell'art. 1124 c.c.
Alla fine dei lavori, l'ascensore ha un'uscita non davanti alla porta della mia abitazione, ma a quella di altri codomini.
Il proprio ingresso e' risultato essere circa 10 scalini sotto l'uscita in alto e 15 sopra quella in basso.
L'amministratore mi ha computato la quota piano ascensore come al piano piu' alto senza indicare nella tabella di riparto alcuna spiegazione per i piani intermedi.
Verbalmente ha affermato di aver imputato i millesimi in base all'uscita piu' prossima (nel mio caso criterio sfavorevole).
Secondo Voi, l'amministratore ha agito correttamente?
A proprio parere, in considerazione dell'effettivo servizio reso, piu' disagiato rispetto a chi si trova l'uscita davanti, no !! Ma come posso agire in autotutela ?
Cordiali Saluti
Mario, da Pisa (PI)
Innanzi tutto Vi faccio i complimenti per esserci.
Nel mio vecchio palazzo hanno installato un ascensore ripartendo le spese ai sensi dell'art. 1124 c.c.
Alla fine dei lavori, l'ascensore ha un'uscita non davanti alla porta della mia abitazione, ma a quella di altri codomini.
Il proprio ingresso e' risultato essere circa 10 scalini sotto l'uscita in alto e 15 sopra quella in basso.
L'amministratore mi ha computato la quota piano ascensore come al piano piu' alto senza indicare nella tabella di riparto alcuna spiegazione per i piani intermedi.
Verbalmente ha affermato di aver imputato i millesimi in base all'uscita piu' prossima (nel mio caso criterio sfavorevole).
Secondo Voi, l'amministratore ha agito correttamente?
A proprio parere, in considerazione dell'effettivo servizio reso, piu' disagiato rispetto a chi si trova l'uscita davanti, no !! Ma come posso agire in autotutela ?
Cordiali Saluti
Mario, da Pisa (PI)
Risposta ADUC
Ripartizione delle spese relative all'ascensore. In mancanza di regolamento contrattuale, per le spese relative all'ascensore, si ricorre al codice civile per il quale: Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo (art. 1124, comma 1).
Al fine di stabilire meglio i criteri di imputabilità di tali spese occorre fare delle distinzioni che reputo essenziali: (a) spese per la costruzione dell'ascensore; (b) spese di esercizio.
Spese per la costruzione dell'ascensore. Normalmente l'installazione dell'ascensore avviene con la costruzione dell'edificio condominiale. In questo caso, in presenza di regolamento contrattuale, le spese saranno ripartite secondo i criteri in esso indicati ed espressi in un'apposita tabella millesimale di ripartizione. In assenza di regolamento le spese saranno ripartite secondo i criteri indicati dall'art. 1124 c.c.
Non possiamo calcolare la quota a lei spettante, per la quale, se non è d'accordo col criterio applicato dall'amministratore , può sentire un tecnico di fiducia e casonmai opporsi alla ripartizione.
Al fine di stabilire meglio i criteri di imputabilità di tali spese occorre fare delle distinzioni che reputo essenziali: (a) spese per la costruzione dell'ascensore; (b) spese di esercizio.
Spese per la costruzione dell'ascensore. Normalmente l'installazione dell'ascensore avviene con la costruzione dell'edificio condominiale. In questo caso, in presenza di regolamento contrattuale, le spese saranno ripartite secondo i criteri in esso indicati ed espressi in un'apposita tabella millesimale di ripartizione. In assenza di regolamento le spese saranno ripartite secondo i criteri indicati dall'art. 1124 c.c.
Non possiamo calcolare la quota a lei spettante, per la quale, se non è d'accordo col criterio applicato dall'amministratore , può sentire un tecnico di fiducia e casonmai opporsi alla ripartizione.
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