Venerdì 2 ottobre 2026
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Cara ADUC

sono stata truffata?

19 dicembre 2017
Domanda 19 dicembre 2017
Buonasera, ho letto nel vostro sito che alcune donne sono state truffate da venditori porta a porta che gli hanno chiesto di firmare un modulo per avere un buono sconto a scopo pubblicitario (affermando che ciò era senza vincoli di acquisto) e ingenuamente hanno firmato un contratto vincolante l'acquisto di almeno un prodotto della suddetta azienda.
La medesima cosa è successa a mia zia, con la stessa azienda già citata da altre signore nel vostro sito.
Suddetto contratto ha una scadenza di recessione di 14 giorni ma si è resa conto di ciò che ha firmato solo 20 giorni dopo, quando un venditore di questa azienda è ripassato pretendendo di fare un ordine d'acquisto. lei ingenuamente si è fatta convincere a fare l'ordine, che io successivamente sono riuscita a bloccare, ma, nonostante ciò,lei è ancora vincolata dal contratto firmato 1 mese fa con il primo promoter, vincolata quindi a comprare almeno un articolo dall'azienda (l'articolo da catalogo di importo inferiore ammonta a circa 3000€). Avrei bisogno urgente di aiuto, è possibile annullare quel contratto firmato da mia zia 1 mese fa?
se sì, come?
vi allego la copia del contratto che firmò a Novembre, ho oscurato i dati sensibili della cliente e dell'azienda. vi sarebbe anche l'altra facciata del contratto ove sono riportati i diritti di recesso ma mi sembra si possa allegare solo un file.
Grazie in anticipo dell'aiuto, siete super!!
Michela, da Casale Di Scodosia (PD)

Risposta ADUC
Il recesso dal contratto rientra nella clausole vessatorie di particolare gravosità per il consumatore, per cui è necessaria la conoscenza, la specifica approvazione e sottoscrizione.
Nel modulo inviatoci vi è una generica dichiarazione di conoscenza ed approvazione del diritto di recesso.
In termini generali la legge prevede che possano considerarsi vessatorie le clausole non contrattate specificatamente, quindi tipicamente quelle contenute in un contratto per adesione (formulari gia' pronti) firmato solo in fondo.
In questi casi (contratti per adesione), in particolare, e' il professionista che deve fornire la prova inerente la contrattazione della specifica clausola, e qui, come si puo' immaginare, c'e' gioco interpretativo.
La giurisprudenza di alto livello sembra in ogni caso avere una linea comune, secondo cui in generale e' necessaria la prova di una trattativa (Cassazione 13051/2008), e a tal fine non e' sufficiente la sottoscrizione di una semplice lista di clausole -magari con rimando alle spiegazioni poste in altra pagina-, ma la clausola puo' essere considerata valida SOLO se separatamente evidenziata rispetto alle altre e autonomamente sottoscritta (Cassazione 5733/2008, 26977/2007).
Quindi, in termini pratici, la clausola che teoricamente potrebbe dirsi vessatoria diventa valida solo se specificatamente conosciuta, approvata e sottoscritta dal consumatore.
Quel che e' certo e' che una clausola contestata e riconosciuta vessatoria da un giudice (che puo' rilevarla anche d'ufficio) diventa nulla, quindi inefficace, mentre il resto del contratto, in se', rimane valido.
Nel suo caso può esercitare il diritto di recesso dal contratto comunicandolo alla Società con lettera racc.ta a/r nei termini su indicati.
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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