Martedì 29 settembre 2026
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Cara ADUC

revisione straordinaria

23 marzo 2018
Domanda 23 marzo 2018
Gentili Signori
Vi scrivo per informazioni che riguardano la revisione straordinaria.
In pratica ad un mio conoscente avendo il libretto del mezzo di circolazione con revisione straordinaria 18/03/2013 il comando dei carabinieri ha formulato un verbale annotando che la revisione era scaduta nel mese di luglio 2014, ci si chiede ma la revisione non ha scadenza di 2 anni? o è giusta così per via della revisione straordinaria?
Teresa, da Vigliano Biellese (BI)

Risposta ADUC
la validità della patente varia da 10 anni a tre anni a seconda dell'età del soggetto.
la revisione "straordinaria" della patente di guida è regolata dall'art. 128 cds recentemente modificato.
Cosa è cambiato?
L'art. 128 del C.d.S. dispone che gli Uffici della Motorizzazione Civile e le Prefetture possano disporre atti di revisione straordinaria della patente di guida. Vi spieghiamo alcune novità.
Revisione straordinaria patente di guida Art 128. Cosa è cambiato?
L'art. 128 del C.d.S. dispone che gli Uffici della Motorizzazione Civile, (oltre le Prefetture nei soli casi di infrazione agli artt. 186 o 187), possano disporre atti di revisione straordinaria della patente di guida.
A CACCIA DEI RECIDIVI.
Prendiamo in esame gli atti che emette la Motorizzazione Civile. Questi nascono, non solo, ma principalmente dalle comunicazioni che tutti gli organi di Polizia stradale (Polstrada, Carabinieri e Polizie Municipali) intervenuti sui luoghi di incidenti stradali sono tenuti, per norma, a segnalare agli uffici competenti della Motorizzazione Civile, della Prefettura e, in alcuni casi, qualora vi siano lesioni personali diagnosticate superiori ai quaranta giorni anche alla Magistratura. Questo per i provvedimenti consequenziali a carico dei responsabili degli incidenti stessi. Importante sapere però, che tali provvedimenti possono essere adottati, anche a carico di conducenti recidivi o segnalati per continue infrazioni al codice della strada, perché se parliamo di sicurezza stradale, questo sarebbe auspicabile che avvenisse ancora anche e indipendentemente dalla nefasta normativa sulla patente a punti. Tali provvedimenti di revisione straordinaria, non hanno natura sanzionatoria ma di mero controllo, che può essere esercitato sia sotto il profilo teorico/pratico, solo medico, oppure anche in modo congiunto tecnico/sanitario. Questi controlli mirano a verificare nel conducente, la permanenza dei requisiti per il mantenimento del documento di guida. Ma tali provvedimenti, importantissimi ai fini della verifica della conoscenza delle norme del C.d.S. o dello stato psicofisico del patentato, quasi sempre venivano disattesi, in quanto il comma terzo del previgente articolo 128, statuiva che il conducente inadempiente, era passibile soltanto del ritiro del documento di guida solo e qualora sorpreso alla guida di un veicolo. E' facile intuire che ai controlli delle forze dell'ordine, per il caso di cui parliamo, il conducente, esibendo un documento di guida privo di qualsiasi annotazione negativa, moltissime volte sfuggiva alla sanzione del ritiro.
Chi non si sottopone agli accertamenti dei termini prescritti è soggetto alla sospensione della patente (c.2 art. 128)
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