Cara ADUC
Recesso wind senza documento identita'
Domanda
31 agosto 2017
PREMESSA :In un vostro vecchio articolo del 9 aprile 2009 dite che un recesso inviato a TRE senza carta identita' e' comunque valido. Online ho trovato un articolo che dice che per recessi o disdette a gestori di pubblici servizi a norma del art 45 del dpr 445/2000 servirebbe documento di identita'.. la wind - tre e' da considerarsi gestore di pubblico sevizio??
MIO CASO :ho inviato a wind in recesso senza documenti e mi e' stato detto che non era valido.. rileggendo il contratto dice che serve copia documento identita'. ho inviato la suddetta. anche questa volta non e' stato ritenuto valido poiché dicevano che mancava copia codice fiscale. il codice fiscale non e' scritto sul contratto.ho inviato una terza raccomandata col codice fiscale.
DOMANDA: alla luce di quanto esposto vorrei sapere se era valida la prima raccomandata senza documenti oppure la seconda con carta identita' oppure la terza con carta identita' e codice fiscale
cordiali saluti
Pippo, da Novara (NO)
MIO CASO :ho inviato a wind in recesso senza documenti e mi e' stato detto che non era valido.. rileggendo il contratto dice che serve copia documento identita'. ho inviato la suddetta. anche questa volta non e' stato ritenuto valido poiché dicevano che mancava copia codice fiscale. il codice fiscale non e' scritto sul contratto.ho inviato una terza raccomandata col codice fiscale.
DOMANDA: alla luce di quanto esposto vorrei sapere se era valida la prima raccomandata senza documenti oppure la seconda con carta identita' oppure la terza con carta identita' e codice fiscale
cordiali saluti
Pippo, da Novara (NO)
Risposta ADUC
per evitare i fastidi nei quali lei è incorso è sempre conveniente esercitare il recesso nei modi stabiliti dalle condizioni e termini contrattuali, senza cosi' fornire al gestore facili pretesti dilatori.
Nello specifico l'art 45 del citato Dpr da' facoltà al gestore di servizio pubblico di accertare l'identità del richiedente con documento di identità (senza CF !!), tramite le clausole contrattuali. Tuttavia lo stesso - che avrebbe dovuto/potuto chiedere l'integrazione documentale in risposta alla sua raccomandata di recesso - dubitiamo voglia procedere in giudizio con un contenzioso a fronte della sua conclamata e ripetuta volontà di recesso.
Nello specifico l'art 45 del citato Dpr da' facoltà al gestore di servizio pubblico di accertare l'identità del richiedente con documento di identità (senza CF !!), tramite le clausole contrattuali. Tuttavia lo stesso - che avrebbe dovuto/potuto chiedere l'integrazione documentale in risposta alla sua raccomandata di recesso - dubitiamo voglia procedere in giudizio con un contenzioso a fronte della sua conclamata e ripetuta volontà di recesso.
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