Cara ADUC
Rimborso TASI negato: avviso definitivo per mancato ricorso in tempo
Domanda
6 ottobre 2026
In breve, ad inizio 2021 giunge un avviso di accertamento TASI di fine 2020 relativo al 2015 che si riferisce ad € 50,00 non versati. A gennaio 2021 viene inoltrata all'ufficio protocollo del Comune di Turi una comunicazione via pec in cui si chiede l'annullamento dell'avviso in quanto l'"ammanco" era proprio relativo ai 50 euro della legittima detrazione. Non giunge risposta.
A gennaio 2026, giunge un avviso di intimazione al pagamento, entro cinque giorni dalla notifica, di circa € 90,00 relativo all'avviso di accertamento suddetto. In data 31.01.2026 si inoltra nuova istanza di annullamento via pec. Eseguo il pagamento ma con "riserva di ripetizione".
In data di ieri giunge risposta via pec dall'Ufficio Tributi in cui si dice "Innanzitutto, si precisa che, nel 2021, secondo la normativa allora vigente, prima della riforma, il mancato riscontro di una istanza di autotutela doveva essere considerato come silenzio/rifiuto dell'Ente e, dunque, come mancato accoglimento della richiesta del contribuente. Pertanto, l'avviso di accertamento è divenuto definitivo e, a questo, è seguita la notifica dell'avviso di intimazione, segnando quindi l'inizio della fase del recupero coattivo.". Si nega pertanto il rimborso perché avremmo dovuto fare ricorso contro un evidente errore della pubblica amministrazione.
Chiedo pertanto gentilmente il Vs sostegno per fare giustizia ad una palese vessazione nei confronti di mia madre che chiaramente non può difendersi autonomamente date le sue condizioni di salute che la obbligano a usufruire dell'ospitalità di una RSA.
Allego istanza di rimborso di marzo 2026.
Mi pongo a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti.
Cordiali saluti.
Modesto, dalla provincia di BA
A gennaio 2026, giunge un avviso di intimazione al pagamento, entro cinque giorni dalla notifica, di circa € 90,00 relativo all'avviso di accertamento suddetto. In data 31.01.2026 si inoltra nuova istanza di annullamento via pec. Eseguo il pagamento ma con "riserva di ripetizione".
In data di ieri giunge risposta via pec dall'Ufficio Tributi in cui si dice "Innanzitutto, si precisa che, nel 2021, secondo la normativa allora vigente, prima della riforma, il mancato riscontro di una istanza di autotutela doveva essere considerato come silenzio/rifiuto dell'Ente e, dunque, come mancato accoglimento della richiesta del contribuente. Pertanto, l'avviso di accertamento è divenuto definitivo e, a questo, è seguita la notifica dell'avviso di intimazione, segnando quindi l'inizio della fase del recupero coattivo.". Si nega pertanto il rimborso perché avremmo dovuto fare ricorso contro un evidente errore della pubblica amministrazione.
Chiedo pertanto gentilmente il Vs sostegno per fare giustizia ad una palese vessazione nei confronti di mia madre che chiaramente non può difendersi autonomamente date le sue condizioni di salute che la obbligano a usufruire dell'ospitalità di una RSA.
Allego istanza di rimborso di marzo 2026.
Mi pongo a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti.
Cordiali saluti.
Modesto, dalla provincia di BA
Risposta ADUC
Gentile Modesto,
la posizione del Comune, per quanto spiacevole, non è priva di una sua logica giuridica: prima della riforma dell'autotutela tributaria (che ha reso obbligatorio il riscontro dell'ente in certi casi), il silenzio su un'istanza di autotutela equivaleva a un rifiuto tacito, e il contribuente che riteneva l'accertamento illegittimo avrebbe dovuto impugnarlo nei termini di legge davanti alla Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria), e non limitarsi a un'istanza in via amministrativa. Se sua madre non ha presentato ricorso nei termini, l'accertamento del 2020 può essere effettivamente divenuto definitivo, a prescindere dalla fondatezza nel merito della detrazione per invalidità. Questo non equivale a una "vessazione": è l'applicazione di una regola generale sulla definitività degli atti amministrativi non impugnati, che vale per tutti i contribuenti.
Detto questo, le segnaliamo due possibili spazi di tutela che solo un tributarista può verificare nel dettaglio: primo, se l'avviso di accertamento del 2020 presentava vizi di notifica o di motivazione tali da renderlo nullo (non semplicemente annullabile), la definitività potrebbe essere comunque contestabile anche oggi; secondo, resta sempre percorribile un'istanza di autotutela "doverosa" per errori palesi dell'ente, anche su atti definitivi, sebbene il suo accoglimento sia discrezionale e la giurisprudenza su questo punto sia rigorosa.
Per approfondire: la nostra guida su come fare ricorso contro gli atti del fisco davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e la nostra scheda sul silenzio della pubblica amministrazione
la posizione del Comune, per quanto spiacevole, non è priva di una sua logica giuridica: prima della riforma dell'autotutela tributaria (che ha reso obbligatorio il riscontro dell'ente in certi casi), il silenzio su un'istanza di autotutela equivaleva a un rifiuto tacito, e il contribuente che riteneva l'accertamento illegittimo avrebbe dovuto impugnarlo nei termini di legge davanti alla Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria), e non limitarsi a un'istanza in via amministrativa. Se sua madre non ha presentato ricorso nei termini, l'accertamento del 2020 può essere effettivamente divenuto definitivo, a prescindere dalla fondatezza nel merito della detrazione per invalidità. Questo non equivale a una "vessazione": è l'applicazione di una regola generale sulla definitività degli atti amministrativi non impugnati, che vale per tutti i contribuenti.
Detto questo, le segnaliamo due possibili spazi di tutela che solo un tributarista può verificare nel dettaglio: primo, se l'avviso di accertamento del 2020 presentava vizi di notifica o di motivazione tali da renderlo nullo (non semplicemente annullabile), la definitività potrebbe essere comunque contestabile anche oggi; secondo, resta sempre percorribile un'istanza di autotutela "doverosa" per errori palesi dell'ente, anche su atti definitivi, sebbene il suo accoglimento sia discrezionale e la giurisprudenza su questo punto sia rigorosa.
Per approfondire: la nostra guida su come fare ricorso contro gli atti del fisco davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e la nostra scheda sul silenzio della pubblica amministrazione
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