Martedì 6 ottobre 2026
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Cara ADUC

Distacco gas Enel con PEC one-shot: come contestarlo in conciliazione ARERA

6 ottobre 2026
Domanda 6 ottobre 2026
Salve, in seguito a un distacco gas da Enel Energia per il quale non ricordavo di aver ricevuto messa in mora scrivevo PEC a Enel Energia chiedendo prova della notificazione della messa in mora e eventualmente della ricezione della stessa. Trascorsi oltre 90 gg dall'invio della PEC e non avendo avuto risposte ho avviato una procedura di conciliazione allo sportello del consumatore del portale ARERA. Dopo questo ricorso allo sportello del consumatore mi è arrivata la risposta di Enel alla PEC nella quale mi si dice che avendo avviato la pratica di conciliazione avrò le risposte in sede di convocazione.
Siccome in altre circostanze mi era arrivata su mail normale un servizio Infocert di PEC one shot, ossia una mail in cui venivo invitato a ritirare la PEC cliccando su un link e inserendo il mio codice fiscale, suppongo che abbiano usato lo stesso servizio e che a me sia sfuggita la mail e non abbia ritirato la PEC. Ho chiesto la restituzione dell'addebito delle spese relative al distacco calcolate sulla bolletta successiva e un risarcimento per il tempo in cui non hanno risposto alla mia mail (111 giorni interrotti poi dalla risposta che rimanda i chiarimenti alla data fissata per la conciliazione).
Chiedo quindi due cose specifiche: eventuali servizi Infocert di PEC one short sono validi e perfezionati se il destinatario non ritira la PEC, ossia non compia l'atto di trasformare una comunicazione avvenuta con mail normale in PEC?
La seconda cosa, a prescindere dalla validità della comunicazione della messa in mora, è corretto dire che mi tocca un risarcimento per il fatto che non abbia ricevuto risposta al reclamo in PEC per oltre 90 giorni?
Vorrei chiarire queste due cose prima di presentarmi alla convocazione per la conciliazione.
Grazie.
Sergio, dalla provincia di SA

Risposta ADUC
Gentile Sergio,

Sulla PEC one-shot: il servizio a cui lei fa riferimento (comunicazione per via telematica ai sensi della normativa sulla posta elettronica certificata semplificata, spesso chiamata "PEC one shot") prevede che l'operatore invii un avviso a un indirizzo email ordinario con un link per il ritiro del documento, previa identificazione tramite codice fiscale. La giurisprudenza e le indicazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale su questo tipo di notifica non sono così lineari come una PEC ordinaria tra caselle certificate: se il destinatario non effettua l'accesso e il ritiro, il perfezionamento della notifica può essere contestato, perché manca l'equivalente della "consegna" che si ha invece nella PEC tradizionale (dove la ricevuta di avvenuta consegna si genera automaticamente nella casella del destinatario indipendentemente dall'apertura). Si tratta però di una questione tecnico giuridica delicata, sulla cui qualificazione esatta non le diamo una risposta definitiva: è il punto che dovrà sollevare proprio in sede di conciliazione, chiedendo che il gestore fornisca la prova documentale dell'invio dell'avviso, della consegna nella casella ordinaria e di eventuali conferme di lettura o ritiro. Se l'operatore non è in grado di provare che lei abbia effettivamente ricevuto o potuto ragionevolmente ricevere la notizia della messa in mora, questo è un argomento concreto per contestare la legittimità del distacco e chiedere la restituzione delle spese.

Sul secondo punto, invece, il quadro è più netto e va ridimensionato rispetto a come lo ha posto lei: il mancato riscontro entro un termine a un reclamo PEC non genera automaticamente un diritto a risarcimento. Il fatto che l'operatore non abbia risposto per 111 giorni è un comportamento che può essere valutato negativamente in sede di conciliazione ARERA, e può eventualmente giustificare una richiesta di indennizzo che nel suo caso dovrebbe essere intorno ai 60 Euro.
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