Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Recesso locazione gravi motivi

5 aprile 2018
Domanda 5 aprile 2018
Spett.le ADUC,
chiedo gentilmente un Vostro parere in merito alla seguente situazione.
Contratto di locazione di natura transitoria, durata 12 mesi.
Nel contratto è convenuto che "Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto solo per gravi e comprovati motivi, dandone comunicazione al Locatore con preavviso di 3 mesi mediante raccomandata a/r".
Il conduttore invia una raccomandata a/r al locatore in cui dichiara di voler recedere anticipatamente con preavviso di 3 mesi.
Non viene data nella raccomandata alcuna motivazione.
Telefonicamente, il conduttore spiega che la moglie (co-conduttore del contratto di locazione), disoccupata al momento della stipula del contratto, ha trovato un lavoro a 70 km di distanza e, decorsi 3 mesi, consegna le chiavi e pretende la restituzione della cauzione.
Ha diritto il locatore a contestare (tempestivamente) l'assenza di gravi motivi (e la mancata specificazione nella lettera di recesso) e pretendere il pagamento del canone sino a quando l'immobile non sarà riaffittato?
Vi ringrazio per la vostra competenza.
Davide, da Casnate Con Bernate (CO)

Risposta ADUC
si', il locatore ha diritto a muovere contestazioni in ordine a due diversi punti.
La lettera di recesso anticipato non deve fare solo riferimenti ai gravi motivi poiché questi debbono essere precisamente indicati e motivati.
La raccomandata, quindi, inviata dall'inquilino appare nulla.
La seconda contestazione verte sui gravi motivi che per la Legge e la Cassazione consistono in " cause sopravvenute, inevitabili ed indipendenti dalla volontà dell'inquilino al momento della firma del contratto di locazione. Sono gravi motivi quelli che rendono impossibile o gravosa la prosecuzione del contratto"
Il fatto che la moglie dell'inquilino abbia trovato lavoro non costituisce grave motivo sia perchè, per quanto compreso, il contratto è co-intestato al marito sia perchè una distanza di 70 km non è eccessiva.
Grave motivo viene considerato, infatti, il trasferimento per lavoro dell'inquilino in una città particolarmente lontana non richiesto dallo stesso e non prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto.
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