Cara ADUC
Recesso locazione gravi motivi
Domanda
5 aprile 2018
Spett.le ADUC,
chiedo gentilmente un Vostro parere in merito alla seguente situazione.
Contratto di locazione di natura transitoria, durata 12 mesi.
Nel contratto è convenuto che "Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto solo per gravi e comprovati motivi, dandone comunicazione al Locatore con preavviso di 3 mesi mediante raccomandata a/r".
Il conduttore invia una raccomandata a/r al locatore in cui dichiara di voler recedere anticipatamente con preavviso di 3 mesi.
Non viene data nella raccomandata alcuna motivazione.
Telefonicamente, il conduttore spiega che la moglie (co-conduttore del contratto di locazione), disoccupata al momento della stipula del contratto, ha trovato un lavoro a 70 km di distanza e, decorsi 3 mesi, consegna le chiavi e pretende la restituzione della cauzione.
Ha diritto il locatore a contestare (tempestivamente) l'assenza di gravi motivi (e la mancata specificazione nella lettera di recesso) e pretendere il pagamento del canone sino a quando l'immobile non sarà riaffittato?
Vi ringrazio per la vostra competenza.
Davide, da Casnate Con Bernate (CO)
chiedo gentilmente un Vostro parere in merito alla seguente situazione.
Contratto di locazione di natura transitoria, durata 12 mesi.
Nel contratto è convenuto che "Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto solo per gravi e comprovati motivi, dandone comunicazione al Locatore con preavviso di 3 mesi mediante raccomandata a/r".
Il conduttore invia una raccomandata a/r al locatore in cui dichiara di voler recedere anticipatamente con preavviso di 3 mesi.
Non viene data nella raccomandata alcuna motivazione.
Telefonicamente, il conduttore spiega che la moglie (co-conduttore del contratto di locazione), disoccupata al momento della stipula del contratto, ha trovato un lavoro a 70 km di distanza e, decorsi 3 mesi, consegna le chiavi e pretende la restituzione della cauzione.
Ha diritto il locatore a contestare (tempestivamente) l'assenza di gravi motivi (e la mancata specificazione nella lettera di recesso) e pretendere il pagamento del canone sino a quando l'immobile non sarà riaffittato?
Vi ringrazio per la vostra competenza.
Davide, da Casnate Con Bernate (CO)
Risposta ADUC
si', il locatore ha diritto a muovere contestazioni in ordine a due diversi punti.
La lettera di recesso anticipato non deve fare solo riferimenti ai gravi motivi poiché questi debbono essere precisamente indicati e motivati.
La raccomandata, quindi, inviata dall'inquilino appare nulla.
La seconda contestazione verte sui gravi motivi che per la Legge e la Cassazione consistono in " cause sopravvenute, inevitabili ed indipendenti dalla volontà dell'inquilino al momento della firma del contratto di locazione. Sono gravi motivi quelli che rendono impossibile o gravosa la prosecuzione del contratto"
Il fatto che la moglie dell'inquilino abbia trovato lavoro non costituisce grave motivo sia perchè, per quanto compreso, il contratto è co-intestato al marito sia perchè una distanza di 70 km non è eccessiva.
Grave motivo viene considerato, infatti, il trasferimento per lavoro dell'inquilino in una città particolarmente lontana non richiesto dallo stesso e non prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto.
La lettera di recesso anticipato non deve fare solo riferimenti ai gravi motivi poiché questi debbono essere precisamente indicati e motivati.
La raccomandata, quindi, inviata dall'inquilino appare nulla.
La seconda contestazione verte sui gravi motivi che per la Legge e la Cassazione consistono in " cause sopravvenute, inevitabili ed indipendenti dalla volontà dell'inquilino al momento della firma del contratto di locazione. Sono gravi motivi quelli che rendono impossibile o gravosa la prosecuzione del contratto"
Il fatto che la moglie dell'inquilino abbia trovato lavoro non costituisce grave motivo sia perchè, per quanto compreso, il contratto è co-intestato al marito sia perchè una distanza di 70 km non è eccessiva.
Grave motivo viene considerato, infatti, il trasferimento per lavoro dell'inquilino in una città particolarmente lontana non richiesto dallo stesso e non prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto.
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