Martedì 29 settembre 2026
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Cara ADUC

PARERE SU CONTENZIOSO LEGALE

23 marzo 2018
Domanda 23 marzo 2018
Salve, avrei bisogno di un vostro parere riguardo un contenzioso con un avvocato. -Nel 2010 l'avvocato riceve da me l'incarico per una causa Inps -A Dicembre 2014 si ha la sentenza a mio favore e l'Inps viene condannata a rimborsarmi le spese legali A Febbraio 2016 l'avvocato mi invia per email ordinaria la fattura di pagamento del suo onorario pari all'importo del mio rimborso delle le spese legali (faccio presente che questo è il secondo avvocato per la stessa causa e il rimborso non ha incluso tutte le spese che ho sostenuto per il primo avvocato Adesso a Marzo 2018 il legale mi invia una diffida a pagare la fattura del 2016 entro 7 giorni dal ricevimento Vorrei precisare che nel corso di questi anni ho pagato all'avvocato le sue prestazioni professionali in contanti, di cui purtroppo non ha rilasciato nessuna fattura (la parola mia e di mia moglie contro la sua) Non ho nessuna intenzione di pagare un tale sopruso e vorrei sapere se ci sono i presupposti per avere ragione in una eventuale causa. E' possibile credere che un avvocato in 4 anni di udienze e lavori vari non abbia mai chiesto un compenso? E se questo avvocato non fosse stato pagato dal cliente, perché non avrebbe chiesto formalmente la distrazione delle spese? Devo rispondere alla diffida, oppure rimango in attesa di sue notizie? Grazie anticipatamente
Mauro, da Caltagirone (CT)

Risposta ADUC
se avevate sottoscritto un contratto relativo al conferimento dell'incarico e ai relativi costi, e l'importo pattuito era quello richiesto c'e' poco da fare. Se come immaginiamo non c'e' ne' contratto ne' preventivo di massima potra' contestare la pretesa. Le tabelle dei parametri forensi vengono applicate in caso non vi sia un contratto con il legale e nel caso di liquidazione della parcella operata dal giudice. Il D.m. 55/2014 e' quindi il suo parametro di riferimento. Il nostro consiglio e' di contestare l'importo al legale e pagare in ogni caso l'importo ritenuto congruo. Se l'avvocato vorra' poi insistere e pretendere il pagamento della maggior somma dovra' attivarsi in giudizio contro di lei e in quella sede si discutera' dell'effettivo svolgimento delle attivita' da parte dell'avvocato, del pregio e complessita' dell'attivita' svolta e sara' il giudice (su causa iniziata dall'avvocato o su sua opposizione al decreto ingiuntivo eventualmente richiesto dall'avvocato) a stabilire il compenso.
Può consultare il suddetto D.M. 55/2914 e successive modifiche con allegate tariffe
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