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Cara ADUC

orari silenzio condominiale

19 dicembre 2017
Domanda 19 dicembre 2017
Salve
vivo in un condominio di 13 unità, sotto il mio appartamento c'è una signora che tutto il giorno (notte compresa) sposta mobili facendo molto rumore.
Da poco nella mansarda sopra di me è arrivata una coppia che fino alle 23,30 durante la settimana e nei weekend fino all'una e mezza-due fa baldoria senza problemi. Questa situazione è diventata insostenibile e nonostante abbia chiesto all'amministratore di provvedere ancora nulla.
Lui afferma che il codice civile definisce ore di silenzio dalle 23,00 alle 8,00 ( cosa che cercando in rete non è vera ). Sul nostro regolamento, che lui non ha letto, all'Art.14 c'è scritto"divieto di schiamazzare, convocare riunioni rumorose, ecc" ma non si menziona alcun orario.
Cosa posso fare per far rispettare il mio diritto di dormire senza esser disturbata ? Grazie per la risposta.
Annarita, da Aprilia

Risposta ADUC
Nei rapporti tra privati il punto di vista cambia, tutto gira intorno al concetto di “disturbo” che diventa più soggettivo e quindi più difficile, per certi versi, da individuare in modo certo.
Trattandosi di questioni private la prima cosa da fare è rivolgersi direttamente al soggetto disturbante cercando una soluzione oppure, se si è in condominio, all’amministratore e/o agli altri condomini per avvalersi delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale.
Come riferimento possono essere utili anche i regolamenti comunali di polizia urbana o i regolamenti locali che potrebbero fissare delle fasce orarie in cui certe attività -anche svolte all’interno delle abitazioni- non possono essere svolte.
Se non si può risolvere in questi modi o applicando il regolamento condominiale, e per tutti i casi diversi, la regola di riferimento principale la fissa il codice civile (art.844), che parla di “normale tollerabilità” come limite di rumore (od immissione di fumo, calore, esalazioni) che deve essere sopportato. Per farsi valere potrebbe quindi essere necessario intentare una causa civile, preceduta semmai da un tentativo di conciliazione.
C’è da dire infatti che il grado di “tollerabilità” varia da caso a caso e spesso alla fine va stabilito da un Giudice (in primis il Giudice di Pace), se non si trovano accordi col disturbatore anche tramite il condominio. In questo contano diverse variabili come il luogo ove si trova la casa (in una zona urbana è più difficile sentire i rumori dei vicini), l’orario in cui il rumore viene prodotto, la natura e la ripetizione dello stesso, la sua necessità (spesso i giudici derogano rispetto per esempio ai rumori di una ristrutturazione o al rumore di un’attività di produzione). Altre variabili, riferite a sentenze, sono anche le testimonianze di altri vicini, soprattutto quelli confinanti con l’appartamento oggetto delle molestie.
E’ opinione di molti Giudici di Cassazione inoltre il fatto che tutti i rumori che superino i limiti fissati per decreto a tutela degli interessi collettivi (DPCM 1/3/1991, limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) siano da considerarsi senz’altro intollerabili anche tra le pareti domestiche, ma aggiunge che la stessa intollerabilità si può avere anche con rumori che rientrano nelle soglie, tutto dipende dalle circostanze e il riferimento, ripetiamo, è il Codice Civile.
Le sentenze di Cassazione interessanti rispetto a tutto quanto detto sono la n.1069/2017 e la n.1363/2017.
Può inviare all'interessato una diffida tramite lettera a/r, tanto più che esiste il regolamento di condominio che non indica alcun limite di orario.
Nel caso in cui il soggetto non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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