Cara ADUC
multa autobus
Domanda
22 marzo 2018
Buongiorno, il figlio della mia compagna, il quale ha 17 anni, ha preso una corriera dell' APT s il 1-03-2018, al momento della richiesta del biglietto ne esibiva uno che il controllore giudicava illeggibile, e pertanto faceva una multa di 70€, rilasciando il documento di sanzione al minore; lo stesso poi per non incappare in litigi famigliari ha tenuto nascosto il fatto, ripromettendosi di trovare da solo il modo di pagare la sanzione, senonchè una
quindicina di giorni dopo ha perso il portafogli con documenti e copia della multa. A questo punto ha dovuto avvisare la madre dell'accaduto, la stessa si è recata il primo giorno utile successivo (il 19-03) presso l'ufficio dell'APT dove le è stato detto che deve pagare una sanzione di 213 euro dato che i 15 giorni previsti per la sanzione minima erano passati.
La madre non aveva però notizia della multa ed ora deve affrontare questo pesante salasso per una mancata comunicazione del minore, il quale essendo peraltro in conflitto con la genitrice potrebbe per assurdo in futuro reiterare il comportamento;
Mi chiedo se sia possibile fare ricorso, dato che la madre non era a conoscenza della multa, e se sia possibile trovare un modo per evitare il ripetersi del problema.
Sentitamente ringrazio
Carlo, da Gorizia (UD)
La madre non aveva però notizia della multa ed ora deve affrontare questo pesante salasso per una mancata comunicazione del minore, il quale essendo peraltro in conflitto con la genitrice potrebbe per assurdo in futuro reiterare il comportamento;
Mi chiedo se sia possibile fare ricorso, dato che la madre non era a conoscenza della multa, e se sia possibile trovare un modo per evitare il ripetersi del problema.
Sentitamente ringrazio
Carlo, da Gorizia (UD)
Risposta ADUC
secondo la legge 689/81 art. 2 "Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto."
Per assoggettare il genitore al pagamento della multa, anche in maniera ridotta, era necessario notificargli il verbale.
Infatti secondo una massima della Cassazione n. 4286/2002 La disposizione di cui all'art. 2 della legge 689/1981 (a mente della quale non può essere assoggettato a sanzione amministrativa il minore degli anni diciotto, dovendo per questi rispondere i soggetti tenuti alla di lui sorveglianza, salva prova di non aver potuto impedire il fatto) postula, come condizione imprescindibile per l'irrogazione della sanzione ai soggetti responsabili della sorveglianza dell'infradiciottenne, la immediata redazione del verbale sui fatti accertati e la successiva contestazione della violazione nei confronti dei detti soggetti (nella specie, genitori), in apposito verbale, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore e la specifica attribuzione, ad essi, della responsabilità per l'illecito amministrativo. Ne consegue che, non potendosi ritenere idoneo atto di contestazione nei confronti dei suddetti soggetti la semplice notificazione della copia del verbale di contestazione del fatto al minore, la mancanza del verbale sopradescritto rende nulla l'eventuale ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria (nella specie, per violazione del codice della strada) emessa nei loro confronti.
Con tali motivi Deve attendere la notifica o la consegna del verbale contro cui poter fare ricorso nei termini ivi indicati.
Per assoggettare il genitore al pagamento della multa, anche in maniera ridotta, era necessario notificargli il verbale.
Infatti secondo una massima della Cassazione n. 4286/2002 La disposizione di cui all'art. 2 della legge 689/1981 (a mente della quale non può essere assoggettato a sanzione amministrativa il minore degli anni diciotto, dovendo per questi rispondere i soggetti tenuti alla di lui sorveglianza, salva prova di non aver potuto impedire il fatto) postula, come condizione imprescindibile per l'irrogazione della sanzione ai soggetti responsabili della sorveglianza dell'infradiciottenne, la immediata redazione del verbale sui fatti accertati e la successiva contestazione della violazione nei confronti dei detti soggetti (nella specie, genitori), in apposito verbale, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore e la specifica attribuzione, ad essi, della responsabilità per l'illecito amministrativo. Ne consegue che, non potendosi ritenere idoneo atto di contestazione nei confronti dei suddetti soggetti la semplice notificazione della copia del verbale di contestazione del fatto al minore, la mancanza del verbale sopradescritto rende nulla l'eventuale ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria (nella specie, per violazione del codice della strada) emessa nei loro confronti.
Con tali motivi Deve attendere la notifica o la consegna del verbale contro cui poter fare ricorso nei termini ivi indicati.
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