Cara ADUC
modifica condizioni di vendita
Domanda
18 aprile 2018
Buonasera, vi scrivo perchè ho acquistato uno smartphone su un sito di prodotti hi-tech secondo delle condizioni di vendita ben precise che ho accettato durante la fase di pagamento dell'ordine ma a distanza di una settimana dal mio acquisto il venditore ha modificato tali condizioni senza consultarmi ne avvisarmi. So che in ambito bancario e ultimamente anche nelle telecomunicazioni, tali variazioni danno diritto al cliente di recedere dal contratto entro 30gg, ma non ho capito se tale diritto è applicabile a qualsiasi tipo di vendita, che siano beni o servizi, ne tantomeno la legge cui fa riferimento.
Grazie per il vostro tempo
Salvatore, da Vallelaghi (TN)
Grazie per il vostro tempo
Salvatore, da Vallelaghi (TN)
Risposta ADUC
In generale Le condizioni del contratto non possono essere cambiate unilateralmente, ma deve essere presentata al cliente una proposta di modifica con giustificato motivo e con congruo anticipo; la modifiche in tal modo possono esser attuate solo previa accettazione del cliente.
Il Codice del Consumo (lettera m, comma 2 dell'art. 33) dichiara la vessatorità con conseguente inefficacia di quelle clausole che consentono di modificare unilateralmente il "contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso". Per tale motivo, anche in mancanza di clausola di tal genere, si ritiene che il divieto delle modifiche unilaterali sia applicabile a qualsiasi bene. Quindi lei può recedere dal contratto di vendita, con rimborso della somma se non accetta la modifica.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
Il Codice del Consumo (lettera m, comma 2 dell'art. 33) dichiara la vessatorità con conseguente inefficacia di quelle clausole che consentono di modificare unilateralmente il "contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso". Per tale motivo, anche in mancanza di clausola di tal genere, si ritiene che il divieto delle modifiche unilaterali sia applicabile a qualsiasi bene. Quindi lei può recedere dal contratto di vendita, con rimborso della somma se non accetta la modifica.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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