Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lavori straordinari condominio

26 ottobre 2018
Domanda 26 ottobre 2018
Buongiorno, ho un quesito da porvi in merito ad un lavoro straordinario effettuato nel complesso in cui risiedo.
In data 14/04/2016 si è tenuta un’assemblea dei consiglieri delle quattro scale, con la presenza di soli 2 consiglieri, di cui è composto il complesso (Pagina 1 dell’allegato) nella quale sono stati approvati “lavori per l’impianto di illuminazione”.
I lavori sono iniziati a partire dal 16 Maggio 2016 con l’installazione di n° 9 fari (pagina 2 dell’allegato) alcuni dei quali sono posti al di sopra delle finestre del mio appartamento che rimane illuminato di notte tanto da costringermi ad abbassare completamente le tapparelle anche durante il periodo estivo.
Per questi lavori ho ricevuto due quote da versare per un totale di € 174,24 (pagina 3 dell’allegato).
In data 02 Giugno 2016 ho inviato una raccomandata A.R. all’amministratore di condominio con la quale ho comunicato la mia non disponibilità a versare la quota prevista (pagina 4 dell’allegato).
A distanza di due anni, in data 19 Settembre 2018 sono stati deliberati in assemblea i lavori straordinari di cui sopra con l’approvazione della maggioranza dei condomini presenti. Io non ho approvato (così come non ho approvato il bilancio consuntivo relativo all’anno 2016) con la motivazione che trovate a pagina 5 dell’allegato.
A seguito della ratifica in assemblea e dell’approvazione da parte degli altri condomini volevo sapere se sono obbligato a pagare la quota oppure posso continuare ad astenermi dal pagamento.
Ci tengo a precisare che abito in questo complesso da 25 anni e non ho mai saltato alcun pagamento che effettuo ormai da anni con bonifico bancario, ma le modalità con cui è stata presa questa decisione e l’inutilità oltre che il modo in cui sono stati installati questi fari (con canaline esterne poco estetiche) mi è sembrato una presa in giro tanto che sono deciso ad intraprendere qualsiasi percorso se le mie ragioni sono da ritenersi ancora
valide.
Sicuro di un Vs. riscontro
Cordiali saluti
Luigi, dalla provincia di TA

Risposta ADUC
le decisioni della maggioranza dell'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini (1137 c.c.) e li obbligano al pagamento della quota relativa alle spese (art. 1118 c.c.). Il condomino assente o dissenziente può impugnare le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio nel termine di 30 giorni con citazione al giudice ordinario; ma l'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione salvo ordine dall'a.g. (1137 ).
Nel suo caso, essendo passati i termini per l'impugnazione, non può fare altro che pagare la sua quota onde non risultare moroso.
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