Martedì 29 settembre 2026
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Cara ADUC

Ipoteche equitalia per debiti inferiori a 20.000 euro

30 marzo 2018
Domanda 30 marzo 2018
Bungiorno
Seguendo il vostro consiglio e utilizzando il modulo da voi predisposto ho fatto richiesta di cancellazione di un'ipoteca iscritta nel 2010 su u1/9 di un immobile di mia proprietà per debiti nel totale inferiori a 20.000 euro richiamando sia il DPr del 2 marzo 2012 sia la successiva conversione in legge dell'aprile 2012. Nonchè la pronuncia N° 5771 della Corte di Cassazione del 12/aprile 2012 che chiarisce in modo definitivo che il limite imposto dal predetto decreto (sollevandolo da 8000 a 20000) deve intendersi retroattivo, per cui tutte le ipoteche, anche precedenti al decreto debbano intendersi illegittime.
L'Ag delle riscossioni prontamente risponde prendendo atto del suddetto limite ma che l'ipoteca è da considerarsi legittima essendo stata iscritta in data anteriore(agosto 2010) all'entrata in vigore della legge, disattendendo così la pronuncia della corte di cassazione e anche altre successive. per una maggiore comprensione invio il testo della risposta per un vostro parere ribadendo che il debito è comunque inferiore al limite indicato dal decreto del marzo 2012. Ciò che non comprendo è: perchè, se la sentenza fa intendere la retroattività del limite l'Ag delle Riscossioni nel rifiutare la richiesta di cancellazione si ostina a richiamare in causa l'art. 3 comma 6 che testualmente recita:
La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Come è noto la corte rigetta questa interpretazione restrittiva considerando retroattiva la validità del limite imposto prima di 8000 e in seguito di 20000 euro. per un vostro parere allego copia della risposta ricevuta da Ag. Riscossioni
Gentile Sig.,
relativamente alla Sua richiesta di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria del 11/08/2010 - Registro Particolare xxxx Registro Generale xxxxx, Le confermiamo, come da Lei già evidenziato, che le modifiche relative all’importo complessivo del credito per cui procedere, apportate all’art. 77 Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602, sono in vigore dal 02 marzo 2012.
Pertanto, l’ipoteca in oggetto è perfettamente legittima in quanto risulta iscritta in data in data anteriore all’entrata in vigore delle suddette modifiche e quindi nel rispetto della normativa all’epoca vigente.
Pe quanto su esposto la Sua richiesta non può essere accolta.
questo il testo integrale della risposta
Cordiali saluti
Giuseppe, da Tempio Pausania (OT)

Risposta ADUC
Anche in caso di mancato accoglimento dell'istanza e in caso di iscrizione dell'ipoteca, ci sono vari strumenti per impugnare l'iscrizione dinanzi alla Commissione tributaria.
...omissis...
per mancato rispetto dei limiti previsti dalla legge. Il motivo dell'impugnazione è la retroattività della disposizione del 2012 a seguito della sentenza Cass.a S.U. da Lei citata.
Prima di procedere all'impugnazione può invitare l'ag. riscossione ad un accordo bonario per la cancellazione, previo appuntamento mediante lettera a/r.
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