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Cara ADUC

Interessi da applicare su ritardo pagamento spese condominiali

23 marzo 2018
Domanda 23 marzo 2018
Buongiorno,
nel Regolamento Condominiale della mia abitazione (peraltro molto vecchio risale a più di 35 anni fa) è inserita una clausola che per ritardati pagamenti oltre i 20 gg dalla scadenza viene applicato un tasso di interesse del 9 % tasso che l'Amministratore applica regolarmente e non vuole sentire ragioni. So benissimo che questa clausola può solamente venire modificata dall'Assemblea Condominiale ma mi stavo chiedendo se in ogni caso questo tasso può come dire venire impugnato anche se non modificato dall'Assemblea trattandosi di un tasso quasi usuraio. C'è qualche sentenza giudiziale a questo proposito? Eventualmente come ci si può opporre a questa norma che ripeto usuraria? Grazie.
Riccardo

Risposta ADUC
Il tasso di interesse di mora o moratori scattano automaticamente al passare di alcuni giorni dal mancato pagamento delle fatture e sono molto più alti di quelli legali.
Gli interessi moratori infatti scattano allorquando si verifica un ritardo nel pagamento del credito da parte del debitore moroso o a seguito di una inadempienza contrattuale parziale, è stabilito ogni semestre con decreto pubblicato in gazzetta ufficiale.
Per il 2018 il tasso di mora è stabilito all'8%, pertanto può diffidare l'amministratore dall'applicare un tasso maggiore di quello stabilito per decreto.
http://www.tasse-fisco.com/interessi-sui-mutui/interessi-di-mora-calcolo-tassi/12353/#ixzz5AT0LLeVv
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