Cara ADUC
Ingiunzione fiscale per multa
Domanda
19 ottobre 2018
Buongiorno, ho letto che l’ingiunzione fiscale per la riscossione di inporti inferiori a € 1000 deve essere preceduta da un avviso per posta almeno 120 giorni prima, con la data di iscrizione a ruolo e che inoltre non può essere richiesta la maggiorazione del 10% semestrale per le multe, pena la nullità dell’ingiunzione stessa. Volevo sapere se date le due premesse precedenti ci sono gli elementi per fare un ricorso. Premetto che non era allegato il verbale della multa di cui io non ho notifica e che ho dovuto farne richiesta presso la Polizia. Municipale, da cui si evonce che il verbale, una multa di
ottobre 2014, mi fu notificata a gennaio 2015, tramite avviso in cassetta dovuto a mia assenza. Grazie
Germana, dalla provincia di FI
ottobre 2014, mi fu notificata a gennaio 2015, tramite avviso in cassetta dovuto a mia assenza. Grazie
Germana, dalla provincia di FI
Risposta ADUC
non ha allegato la ingiunzione pervenuta. In ogni caso e ingiunzioni di pagamento inviate dai Comuni agli automobilisti per recuperare il pagamento delle multe possono essere spesso nulle per ben quattro motivi: il mancato invio, nei 120 giorni prima, del dettaglio degli importi iscritti a ruolo; il mancato rispetto del termine di decadenza; l’illegittima maggiorazione semestrale del 10% della contravvenzione; la mancata allegazione del verbale. Ma procediamo con ordine.
Per tutte le riscossioni successive al 1° gennaio 2013 e che abbiano ad oggetto debiti non superiori a 1.000 euro, la notifica dell’ingiunzione, così come l’avvio di pignoramenti o fermi auto deve essere necessariamente preceduta – almeno 120 giorni prima – dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo
Art. 1 co. 544 L. 228/2012: “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”.
Se ricorrono anche le altre premesse, vi sono buoni elementi per fare ricorso.
Si specifica che la notifica del verbale è valida, se in assenza del destinatario viene lasciata l'avviso di deposito in cassetta.
Per tutte le riscossioni successive al 1° gennaio 2013 e che abbiano ad oggetto debiti non superiori a 1.000 euro, la notifica dell’ingiunzione, così come l’avvio di pignoramenti o fermi auto deve essere necessariamente preceduta – almeno 120 giorni prima – dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo
Art. 1 co. 544 L. 228/2012: “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”.
Se ricorrono anche le altre premesse, vi sono buoni elementi per fare ricorso.
Si specifica che la notifica del verbale è valida, se in assenza del destinatario viene lasciata l'avviso di deposito in cassetta.
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