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Garanzia non applicabile per mancato scontrino
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Lettera 
21 agosto 2018 0:00
 
Salve
prima di tutto vi vorrei ringraziare per il servizio che mettete a disposizione nostra gratuitamente.
Come da titolo non riesco a esercitare la garanzia di uno smartphone perche' non possiedo lo scontrino "smarrito". Il venditore non riesce a fornirmi una copia di questo documento con la motivazione che non è possibile risalire a documenti cosi remoti.
Ho fatto una richiesta direttamente alla casa madre presentando come prova l'estratto conto dove si poteva vedere benissimo l'acquisto e il giorno, ma quest'ultimi si sono rifiutati di riparare il guasto (il quale è stato riconosciuto da un centro assistenza della casa madre ma non hanno proceduto con la riparazione perche' non avevo lo scontrino).
Per cortesia esiste qualche modo per far esercitare la garanzia in questo caso sempre se la legge lo prevede e qual è? Come mi devo comportare per far valere questo mio diritto.
Grazie in anticipo
Erald, dalla provincia di RM

Risposta:
la garanzia spetta per legge e non può essere subordinata ad alcun onere aggiuntivo a carico del cliente oltre a quello di dover dimostrare l’acquisto presso il negozio in questione. Ebbene, secondo la giurisprudenza, detta dimostrazione può essere fornita – in caso di controversia con il venditore – non solo con lo scontrino, ma anche con altri mezzi, sia documentali che orali.
Ad esempio, è possibile dimostrare di aver comprato un oggetto in un determinato negozio anche attraverso la tracciabilità del pagamento effettuato con carta di credito, bancomat o con assegno bancario. Se, invece, la consegna del denaro è avvenuta con contanti, la prova di acquisto può essere fornita con la testimonianza di qualche conoscente presente al momento dell’acquisto. Anche il proprio marito o moglie può testimoniare.
Quindi Lei, avendo la tracciabilità dell'acquisto tramite il c/c, può richiedere la riparazione in garanzia al Centro assistenza indicato dal venditore. Se il Centro si rifiuta Lei può richiedere il rimborso del prezzo al venditore.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
 
 
 
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