Cara ADUC
Dichiarazione di rispondenza impianti elettrici in condominio
Domanda
26 aprile 2021
Buongiorno,
volevo il vostro autorevole parere se una procedura molto tecnica riguardo la sicurezza dell'impianto elettrico delle parti comuni di un condominio:
nel caso non fosse presente il certificato di conformità dell'impianto, perche degli anni '70, so che si deve richiedere un certificato di rispondenza.
La domanda è in questi termini: quali sono gli ambiti d'intervento di due figure professionali che vengono di solito interpellate: gli enti certificatori e le ditte per la progettazione e la realizzazione di impianti elettrici. In altri termini quando è obbligatorio l'intervento dell'ente certificatore e quando è sufficiente il parere delle ditte di impianti elettrici.
Grazie
Vinicio, dalla provincia di CO
volevo il vostro autorevole parere se una procedura molto tecnica riguardo la sicurezza dell'impianto elettrico delle parti comuni di un condominio:
nel caso non fosse presente il certificato di conformità dell'impianto, perche degli anni '70, so che si deve richiedere un certificato di rispondenza.
La domanda è in questi termini: quali sono gli ambiti d'intervento di due figure professionali che vengono di solito interpellate: gli enti certificatori e le ditte per la progettazione e la realizzazione di impianti elettrici. In altri termini quando è obbligatorio l'intervento dell'ente certificatore e quando è sufficiente il parere delle ditte di impianti elettrici.
Grazie
Vinicio, dalla provincia di CO
Risposta ADUC
per impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore della legge 46/90 non c'è un obbligo a possedere alcuna certificazione da parte di impresa o professionisti qualificati. Su espressa richiesta degli organi pubblici di controllo (es, comune o VvFf) il condominio, inteso come proprietario dell'edificio comune, dovra' attestare che tale impianto, dalla data della sua esecuzione, e' conforme alla l. 186/68, cioe' eseguito "a regola d'arte" e percio' dotato dei requisiti minimi previsti all'epoca. In questo caso occorrera' però avvalersi di un documento tecnico redatto a seguito di sopralluogo e ispezione accurata da parte di una impresa con responsabile tecnico qualificato, in carica da almeno 5 anni, o da un professionista iscritto all'Albo.
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