Cara ADUC
Infissi con vetro non conforme: sospensione del saldo e garanzia legale
Domanda
19 agosto 2026
Buongiorno,
chiedo un vostro parere in merito a una controversia relativa alla fornitura e posa di infissi presso la mia abitazione.
In data 18/06/2026 ho sottoscritto con Forzamaggiore S.r.l. / CasaLiving l'ordine n. ***, nel quale è espressamente prevista una "maggiorazione per triplo vetro" di € 610,00.
Al termine dell'installazione ho riscontrato che la composizione dei vetri installati non risulta corrispondere al triplo vetro pattuito. Ho contestato immediatamente la difformità e questa è stata riportata anche nel verbale del 05/08/2026, con richiesta di sostituzione/conguaglio.
Successivamente l'azienda mi ha trasmesso una pro forma dell'11/08/2026, nella quale la voce di € 610,00 è descritta invece come "maggiorazione per doppia vetrocamera".
Nella stessa pro forma viene inoltre indicato un "Totale a Pagare" di € 8.687,96, senza evidenziare né detrarre un pagamento di € 3.800,00 da me già effettuato il 18/06/2026 e annotato e sottoscritto sul contratto.
Oggi, 14/08/2026, ho inviato all'azienda una PEC con cui:
ho formalmente contestato la non conformità;
ho chiesto il ripristino mediante installazione dei vetri pattuiti oppure, in alternativa, una proposta scritta di congrua riduzione/conguaglio del prezzo;
ho richiesto la documentazione tecnica dei vetri effettivamente installati;
ho richiesto un conteggio corretto che tenga conto dei € 3.800 già versati;
richiamando l'art. 135-bis, comma 6, del Codice del Consumo, ho comunicato la sospensione del pagamento delle somme ancora richieste fino all'adempimento degli obblighi relativi alla conformità della fornitura;
ho chiesto un riscontro entro 7 giorni.
Ho comunque precisato di non volermi sottrarre al pagamento di quanto effettivamente dovuto una volta risolta la non conformità o raggiunto un accordo scritto sul conguaglio.
Vi chiedo cortesemente di valutare:
se, nel caso descritto, sia corretta l'applicazione dell'art. 135-bis, comma 6, del Codice del Consumo e la conseguente sospensione del saldo;
se la PEC inviata tuteli adeguatamente la mia posizione;
se sia preferibile richiedere la sostituzione con il triplo vetro pattuito oppure una riduzione del prezzo e, in quest'ultimo caso, secondo quale criterio dovrebbe essere quantificata;
come sia opportuno procedere qualora l'azienda non risponda entro il termine indicato o richieda comunque il pagamento del saldo;
se vi siano ulteriori iniziative che ritenete opportuno intraprendere in questa fase.
Posso fornire il contratto/ordine, il verbale del 05/08/2026, la pro forma dell'11/08/2026 e copia della PEC inviata oggi.
Grazie per l'assistenza.
Cordiali saluti,
Ivan, dalla provincia di VE
chiedo un vostro parere in merito a una controversia relativa alla fornitura e posa di infissi presso la mia abitazione.
In data 18/06/2026 ho sottoscritto con Forzamaggiore S.r.l. / CasaLiving l'ordine n. ***, nel quale è espressamente prevista una "maggiorazione per triplo vetro" di € 610,00.
Al termine dell'installazione ho riscontrato che la composizione dei vetri installati non risulta corrispondere al triplo vetro pattuito. Ho contestato immediatamente la difformità e questa è stata riportata anche nel verbale del 05/08/2026, con richiesta di sostituzione/conguaglio.
Successivamente l'azienda mi ha trasmesso una pro forma dell'11/08/2026, nella quale la voce di € 610,00 è descritta invece come "maggiorazione per doppia vetrocamera".
Nella stessa pro forma viene inoltre indicato un "Totale a Pagare" di € 8.687,96, senza evidenziare né detrarre un pagamento di € 3.800,00 da me già effettuato il 18/06/2026 e annotato e sottoscritto sul contratto.
Oggi, 14/08/2026, ho inviato all'azienda una PEC con cui:
ho formalmente contestato la non conformità;
ho chiesto il ripristino mediante installazione dei vetri pattuiti oppure, in alternativa, una proposta scritta di congrua riduzione/conguaglio del prezzo;
ho richiesto la documentazione tecnica dei vetri effettivamente installati;
ho richiesto un conteggio corretto che tenga conto dei € 3.800 già versati;
richiamando l'art. 135-bis, comma 6, del Codice del Consumo, ho comunicato la sospensione del pagamento delle somme ancora richieste fino all'adempimento degli obblighi relativi alla conformità della fornitura;
ho chiesto un riscontro entro 7 giorni.
Ho comunque precisato di non volermi sottrarre al pagamento di quanto effettivamente dovuto una volta risolta la non conformità o raggiunto un accordo scritto sul conguaglio.
Vi chiedo cortesemente di valutare:
se, nel caso descritto, sia corretta l'applicazione dell'art. 135-bis, comma 6, del Codice del Consumo e la conseguente sospensione del saldo;
se la PEC inviata tuteli adeguatamente la mia posizione;
se sia preferibile richiedere la sostituzione con il triplo vetro pattuito oppure una riduzione del prezzo e, in quest'ultimo caso, secondo quale criterio dovrebbe essere quantificata;
come sia opportuno procedere qualora l'azienda non risponda entro il termine indicato o richieda comunque il pagamento del saldo;
se vi siano ulteriori iniziative che ritenete opportuno intraprendere in questa fase.
Posso fornire il contratto/ordine, il verbale del 05/08/2026, la pro forma dell'11/08/2026 e copia della PEC inviata oggi.
Grazie per l'assistenza.
Cordiali saluti,
Ivan, dalla provincia di VE
Risposta ADUC
Gentile Ivan,
Dai documenti che ci ha trasmesso la vicenda risulta ben documentata e il suo comportamento è coerente: ha contestato per iscritto subito a fine lavori, ha ribadito la contestazione all'operatore commerciale e ha formalizzato tutto con PEC circostanziata. Questo è esattamente il percorso corretto.
Sulla norma richiamata: l'articolo 135-bis, comma 6, del Codice del Consumo riconosce effettivamente al consumatore la facoltà di sospendere il pagamento del prezzo, o di una parte proporzionata di esso, fino a quando il venditore non adempia agli obblighi di conformità (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione). Non si tratta quindi di un rifiuto di pagare, ma di una legittima eccezione di inadempimento, riconosciuta espressamente dalla norma consumeristica: la sua PEC ha correttamente inquadrato la sospensione in questi termini, ribadendo la disponibilità a saldare una volta risolta la difformità.
Sull'obiezione della controparte relativa ai "beni su misura" e alla clausola contrattuale che escluderebbe il diritto di recesso: questo riguarda solo il recesso di libero ripensamento (che effettivamente non si applica ai beni personalizzati), non la garanzia legale di conformità, che è un diritto distinto e non derogabile dal venditore anche per i beni su misura. Le clausole 12 e 16 richiamate dall'operatore commerciale non possono quindi validamente escludere la sua facoltà di sospensione ex art. 135-bis.
Sulla scelta tra sostituzione e riduzione del prezzo: la scelta iniziale tra riparazione/sostituzione spetta al consumatore, salvo che sia impossibile o eccessivamente onerosa per il venditore; la riduzione del prezzo o la risoluzione scattano se la sostituzione non è stata effettuata in tempo ragionevole o senza notevoli inconvenienti. Le chiediamo di verificare con attenzione la documentazione tecnica dei vetri effettivamente installati, che ha già richiesto: da questa dipenderà la quantificazione di un eventuale conguaglio, che è un aspetto tecnico-economico da valutare con un professionista (tecnico di parte) se l'azienda non fornisce dati chiari.
Se l'azienda non risponde entro il termine indicato o minaccia azioni esecutive, non paghi sotto pressione: le consigliamo, decorsi i 7 giorni, di attivare la procedura di mediazione civile obbligatoria (obbligatoria per questo tipo di controversie, durata massima 3 mesi) prima di qualsiasi causa, tramite un organismo di mediazione o Camera di Commercio. Può utilizzare il nostro generatore di moduli per predisporre ulteriori diffide.
Per approfondire: la nostra guida sulla garanzia dei prodotti a carico del venditore
Dai documenti che ci ha trasmesso la vicenda risulta ben documentata e il suo comportamento è coerente: ha contestato per iscritto subito a fine lavori, ha ribadito la contestazione all'operatore commerciale e ha formalizzato tutto con PEC circostanziata. Questo è esattamente il percorso corretto.
Sulla norma richiamata: l'articolo 135-bis, comma 6, del Codice del Consumo riconosce effettivamente al consumatore la facoltà di sospendere il pagamento del prezzo, o di una parte proporzionata di esso, fino a quando il venditore non adempia agli obblighi di conformità (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione). Non si tratta quindi di un rifiuto di pagare, ma di una legittima eccezione di inadempimento, riconosciuta espressamente dalla norma consumeristica: la sua PEC ha correttamente inquadrato la sospensione in questi termini, ribadendo la disponibilità a saldare una volta risolta la difformità.
Sull'obiezione della controparte relativa ai "beni su misura" e alla clausola contrattuale che escluderebbe il diritto di recesso: questo riguarda solo il recesso di libero ripensamento (che effettivamente non si applica ai beni personalizzati), non la garanzia legale di conformità, che è un diritto distinto e non derogabile dal venditore anche per i beni su misura. Le clausole 12 e 16 richiamate dall'operatore commerciale non possono quindi validamente escludere la sua facoltà di sospensione ex art. 135-bis.
Sulla scelta tra sostituzione e riduzione del prezzo: la scelta iniziale tra riparazione/sostituzione spetta al consumatore, salvo che sia impossibile o eccessivamente onerosa per il venditore; la riduzione del prezzo o la risoluzione scattano se la sostituzione non è stata effettuata in tempo ragionevole o senza notevoli inconvenienti. Le chiediamo di verificare con attenzione la documentazione tecnica dei vetri effettivamente installati, che ha già richiesto: da questa dipenderà la quantificazione di un eventuale conguaglio, che è un aspetto tecnico-economico da valutare con un professionista (tecnico di parte) se l'azienda non fornisce dati chiari.
Se l'azienda non risponde entro il termine indicato o minaccia azioni esecutive, non paghi sotto pressione: le consigliamo, decorsi i 7 giorni, di attivare la procedura di mediazione civile obbligatoria (obbligatoria per questo tipo di controversie, durata massima 3 mesi) prima di qualsiasi causa, tramite un organismo di mediazione o Camera di Commercio. Può utilizzare il nostro generatore di moduli per predisporre ulteriori diffide.
Per approfondire: la nostra guida sulla garanzia dei prodotti a carico del venditore
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