Venerdì 21 agosto 2026
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Cara ADUC

Bolletta luce quindicinale e scadenza troppo ravvicinata: si può sospendere il pagamento

21 agosto 2026
Domanda 21 agosto 2026
Rilevazione diverse irregolarità come di seguito esposto:
- cambiamento cadenza di fatturazione da mensile/mese solare (come da contratto) a quindicinale;
- termini di pagamento estremamente ravvicinati rispetto alla data di invio/notifica fattura (ultima fattura "quindicinale" al 15.8.26 ricevuta oggi 19.8.26 e con scadenza 20.8.26).
Sembra che cerchino di aggirare l'invio delle autoletture (fatte nei termini e nei modi da loro previsti) che stanno ignorando e per il quale argomento è pendente una contestazione/conciliazione con Arera. La fatturazione risulta estremamente "caotica" e poco o per niente decifrabile da parte dell'utenza scrivente. È stato sospeso il pagamento dell'ultima fattura "quindicinale" del 15.8.26 emessa il 16.8.26 e recapitata solo oggi 19.8.27 con scadenza 20.8.26 (vedere sopra) per cadenza emissione non conforme al contratto che prevede l'emissione, appunto, mensile. Richiesto con reclamo lo storno della fattura e riemissione alla fine del mese di agosto per fatturazione con cadenza non conforme al contratto. Avrei necessità di ricevere un vs. cortese parere su quanto sopra esposto, soprattutto sulla "sospensione" - motivata - del pagamento. Via mail invierò ad [email protected] la mail "ODIERNA" con scadenza "DOMANI". Grazie.
Antonio, dalla provincia di MI

Risposta ADUC
Gentile Antonio,
Le irregolarità che descrive, se effettivamente riscontrabili nei termini in cui le espone, sono rilevanti e meritano di essere contestate formalmente. Andiamo con ordine.

Se il contratto prevede fatturazione mensile e il fornitore è passato a una cadenza quindicinale senza una modifica contrattuale validamente comunicata con almeno 30 giorni di anticipo, questo è di per sé un inadempimento contrattuale contestabile. Le fatture emesse con periodicità difforme da quella pattuita possono essere legittimamente oggetto di reclamo, come lei ha già fatto.

Sulla scadenza di pagamento a un solo giorno dal ricevimento della fattura: la disciplina ARERA sulla fatturazione prevede tempi minimi tra emissione, spedizione e scadenza proprio per garantire all'utente un termine congruo per verificare e pagare. Una fattura recapitata il 19 e con scadenza il 20 appare, in base a quanto lei riferisce, non conforme a questi standard, ed è un ulteriore elemento da portare all'attenzione dell'ARERA nell'ambito della conciliazione, oppure con un reclamo integrativo se la conciliazione è ancora aperta.

Quanto alla sospensione del pagamento: le confermiamo che, in presenza di una fattura contestata per errori di fatturazione o difformità dal contratto, il consumatore può legittimamente sospendere il pagamento della sola parte contestata, dandone comunque comunicazione scritta e motivata al fornitore (come lei ha fatto con il reclamo). Non può però ignorare integralmente l'importo dovuto per i consumi effettivi non contestati, se quantificabili: le consigliamo di specificare nel reclamo che sospende il pagamento in attesa di riemissione corretta, ma che è disponibile a pagare l'importo effettivamente dovuto una volta chiarita la fatturazione. Questo la mette al riparo da eventuali solleciti o procedure di distacco, che in caso di contestazione documentata e in corso di conciliazione ARERA non dovrebbero comunque essere attivate per l'importo controverso.

Le suggeriamo di formalizzare ulteriormente reclamo e sospensione con lettera scritta. Dopodiché, le consigliamo di procedere con una conciliazione presso Arera: la nostra guida sulle conciliazioni obbligatorie per energia elettrica e gas e la nostra scheda sull'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
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