Martedì 18 agosto 2026
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Cara ADUC

Auto ferma in officina per garanzia da 4 mesi: cosa si può fare

18 agosto 2026
Domanda 18 agosto 2026
La mia auto (Lancia Ypsilon LX del 2025) è ferma dal 14/04/26 in officina, per sostituzione telecamera di parcheggio anteriore in garanzia, presso la concessionaria dove l'ho acquistata Stellantis & You di Roma. La motivazione di tale fermo è la mancanza del pezzo di ricambio. Mi è stata fornita l'auto sostitutiva, il problema è che da circa quattro mesi non sto guidando l'auto che ho comprato con sacrificio. Ho già inviato diffida tramite avvocato, ma ci hanno risposto in maniera evasiva e l'avvocato mi ha detto che non si può far nulla. Ma è possibile? Sono stanco di questa situazione, vi chiedo gentilmente se è possibile fare qualcosa di più concreto, la concessionaria ribalta su di me un loro problema. Vi ringrazio per l'eventuale risposta.
P.S. Allego la diffida fatta e la risposta dell'avvocato della concessionaria. Vi ringrazio

Saluti
Stefano, dalla  provincia di RM

Risposta ADUC
Gentile Stefano,
Comprendiamo la sua frustrazione: un fermo di quattro mesi per un intervento in garanzia, con il solo alibi della mancata disponibilità del ricambio, è oggettivamente un disagio che va oltre il "congruo periodo di tempo" richiesto dalla normativa. Le confermiamo che il quadro giuridico indicato nella diffida del suo legale è corretto: il venditore risponde dei difetti di conformità per due anni dalla consegna e deve porvi rimedio, tramite riparazione o sostituzione, entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Non esiste un numero fisso di giorni, ma quattro mesi di fermo auto, a fronte di una consegna prevista per il 21 aprile e mai avvenuta, sono difficilmente giustificabili solo con la carenza di un ricambio, che è un rischio organizzativo del venditore e non può essere scaricato sul cliente.

Detto questo, non condividiamo la conclusione che "non si possa fare nulla". Se il venditore continua a non rispettare un termine ragionevole, lei ha comunque a disposizione strumenti concreti: può formalizzare una richiesta di riduzione del prezzo o, se il ritardo diventa ulteriormente ingiustificato, valutare la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno da mancato godimento del bene (si tratta di un danno concreto e quantificabile, non di un mero disagio). Le suggeriamo di inviare una nuova diffida che fissi un termine perentorio finale per la riconsegna, con esplicita richiesta di risarcimento per il fermo prolungato, e che paventi, in caso di ulteriore inerzia, l'azione giudiziale per risoluzione del contratto o riduzione del prezzo, oltre al danno.

Per approfondire: la nostra guida sulla garanzia dei prodotti a carico del venditore e la nostra guida sulla mediazione civile obbligatoria.
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