Martedì 18 agosto 2026
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Cara ADUC

Condono edilizio respinto: quali sono i rimedi possibili

18 agosto 2026
Domanda 18 agosto 2026
Nel 1999 avevo necessità di una stanza in più. Chiesi all'ufficio tecnico della Circoscrizione come poter procedere. La risposta fu insieme comica e assurda. Divida una stanza con un muro in cartongesso e ne ottiene due. In alternativa faccia come fanno tutti, se la tiri su, poi stiamo a vedere. A quel punto costruii qualcosa più di una stanza e nel 2004 avanzai domanda di condono. Il tecnico incaricato fece i conteggi sulla base del testo di legge nazionale (269/2003 – massimo volume incrementabile 30%), inviando però la richiesta qualche giorno dopo l'uscita della legge regionale del Lazio (12/2004 – massimo volume incrementabile 20%), assicurandomi che la richiesta rientrava nei parametri regionali, con una spesa (oneri e oblazione) che superava i 10.000 euro. Dopo qualche anno mi comunicò che era oberato di lavoro e non poteva più seguire l'iter della pratica. Dovevo rivolgermi ad un altro tecnico, che si è trovato l'impiccio già bello e servito. Il nuovo geometra si è accorto che la richiesta non era in linea con i parametri imposti dalla regione. L'incremento di volume, inferiore al 30% superava però il 20% di circa 48 mc. Fu ugualmente inviata con procedura semplificata, con le integrazioni nel frattempo richieste dall'Ufficio Condono. La risposta fu un preavviso di parere negativo. Nelle osservazioni che seguirono, il geometra provò a mettere in atto un escamotage non molto ortodosso. Nel giardino della mia villetta esiste un monolocale, in regola, accatastato come seconda casa. Considerò la volumetria dei due immobili come unica. Così il volume totale era eccedente per soli 2 mc. Ricalcolò accuratamente i volumi in gioco, verificò le misurazioni originarie e tenne conto delle tolleranze costruttive. L'ufficio condono valutò le osservazioni positivamente (ultima pagina dell'allegato). Per sicurezza, volevamo parlare di persona con la dottoressa che aveva firmato il preavviso negativo. Dopo apposito appuntamento, sul posto, ci fu riferito che la dottoressa NON RICEVE. Abbiamo quindi parlato con un altro funzionario. Ci ha chiarito che tutte le pratiche avanzate con procedura semplificata passano dalla dottoressa "cattiva". Lei ha l'ultima parola. Avessimo seguito la procedura ordinaria, sicuramente non avremmo avuto problemi. Adesso bisognava attendere la sua decisione. Ancora una volta è stata negativa. Secondo il geometra non è più possibile fare niente, solo attendere l'ordine di demolizione, a quel punto far presente che un eventuale abbattimento della parte dell'edificio da condonare comprometterebbe la stabilità del resto. Volevo chiedere se è veramente così, se magari qualche nuova norma prodotta dai governi che si sono succeduti negli ultimi 22 anni consenta qualche escamotage. Se il primo geometra fosse stato più professionale, questi problemi sarebbero stati evitati. Era sufficiente accatastare come locale tecnico una stanza 4 X 4 che, di fatto, lo è e costituisce quasi un'appendice al resto della casa.
Antonio, dalla provincia di AR

Risposta ADUC
Gentile Antonio,
La vicenda che lei descrive è complessa e tocca esclusivamente materia edilizia e urbanistica, che è per sua natura un settore fortemente tecnico e specialistico, oltre che determinato da norme locali. Su questo tipo di questioni ADUC può darle solo indicazioni di carattere generale sui diritti procedurali, ma non può entrare nel merito dei calcoli volumetrici, dell'interpretazione tecnica della legge regionale 12/2004 o delle strategie da adottare in sede di osservazioni al diniego, perché si tratta di valutazioni che spettano a un tecnico abilitato e, per i profili più strettamente giuridici, a un avvocato esperto in diritto amministrativo ed edilizio in loco.

Alcune considerazioni di ordine generale possono comunque esserle utili. Il preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/90 non è un atto definitivo: dà diritto a presentare osservazioni, come è già avvenuto, ma se anche queste vengono respinte, l'atto che segue (il rigetto definitivo dell'istanza di condono) è un provvedimento amministrativo autonomamente impugnabile davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica. Questo è un punto che riteniamo importante: se il rigetto definitivo dovesse arrivare, lei ha comunque uno strumento di tutela giurisdizionale, e non deve necessariamente attendere passivamente un eventuale futuro ordine di demolizione per far valere le sue ragioni.

Quanto alla possibilità che leggi successive (condoni ulteriori, sanatorie, o le norme sulla tolleranza costruttiva del testo unico edilizia richiamate dal suo tecnico) offrano oggi margini diversi rispetto al 2004, questa è valutazione che deve essere condotta da un tecnico e da un legale amministrativista sul caso concreto, verificando l'attuale stato della pratica, i provvedimenti già emessi e la normativa oggi vigente, anche regionale, che può essere cambiata nel frattempo. Le consigliamo di far esaminare l'intero fascicolo, incluso l'esito effettivo dell'ultima valutazione, da un tecnico specializzato in diritto urbanistico prima di rassegnarsi all'ipotesi della demolizione.
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