Giovedì 1 ottobre 2026
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Cara ADUC

Dateyard.AG insiste

25 gennaio 2018
Domanda 25 gennaio 2018
Vi scrivo per avere da voi un consiglio su come devo comportarmi con la Societa' Dateyard.AG. Purtroppo mi ero iscritto ad un sito di incontri per adulti, ho cancellato il mio account poi dopo un primo avviso di rinnovo che ho ignorato mi ha contattato lo studio legale Auer Witte Thiel di Monaco di Baviera Germania, il quale mi intimava il pagamento con interessi, pena che possano rivalersi in modo forzoso sui eventuali beni posseduti. Ho pagato con un bonifico bancario sperando fosse finita li', invece no dopo due mesi nuova Mail dal sito poi una settimana più tardi nuova Mail dal famoso studio legale tedesco, lo riconosco, intimorito ho pagato ancora e questa volta mi hanno anche inviato via Mail la fattura del pagamento sempre con bonifico bancario, tutto questo il 19 Dicembre 2017. Due giorni fa 21 Gennaio 2018 ricevo ancora una Mail dal sito di incontri che mi chiedono di pagare 70 Euro di abbonamento trimestrale. Faccio presente che per ogni pagamento lo studio legale scrive che dopo il pagamento non ci saranno ulteriori costi e che il contratto si intende risolto in ogni sua forma. Ora dopo questa ultima Mail che ho ricevuto 2 giorni fa' so per certo che lo studio legale non tardera' ad inviarmi una loro Mail di sollecito di pagamento identica alla precedenti, conservo Tutte le Mail che mi hanno inviato, le ricevute dei bonifici bancari e la fattura. Io non voglio piu' pagare un cent a questa gente, vorrei sapere da voi se loro hanno il potere di pignorare beni o bloccare conti bancari nel caso io non rispondo a nessuna loro comunicazione e mi rifiutassi di pagare ancora. COME MI DEVO COMPORTARE? MI POTETE CONSIGLIARE. Grazie.
Massimo, da Torino (TO)

Risposta ADUC
il Codice del consumo, che dal 2005 regola le vendite a distanza, e' stato recentemente riscritto anche nella parte relativa a questo tipo di contratti e al diritto di recesso, per effetto del D.lgs. 21/2014 che ha recepito la Direttiva 2011/83/UE, con nuove regole in vigore dal 13 Giugno 2014, applicabili ai contratti stipulati dopo tale data.
Per i contratti stipulati a distanza, ovvero quelli sottoscritti senza la presenza fisica delle parti (su Internet, per telefono, per fax, per posta o tramite televisione) il riferimento sono quindi gli articoli dal 45 al 67 del Codice del consumo riformato, il D.lgs.206/2005.
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il professionista deve fornire molte informazioni, tra cui quella della durata del contratto: se esso è a tempo indeterminato o a rinnovo automatico, con condizioni per recedere anticipatamente.
NOn si sa se nel contratto vi sia stata questa info; comunque, visto che le lettere dello studio legale riportavano che col pagamento il contratto si riteneva risolto, Lei non è tenuto a pagare alcunchè comunicandolo per iscritto con diffida a/r.
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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