Cara ADUC
Contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria.
Domanda
24 ottobre 2018
Buongiorno, volevo sapere se è possibile stipulare un contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria, nell'ipotesi in cui il conduttore ha la residenza nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile locato.
Certo della pronta collaborazione ed in attesa di sollecito riscontro, porgo distinti saluti.
In fede
Karim, da Alghero (SS)
Certo della pronta collaborazione ed in attesa di sollecito riscontro, porgo distinti saluti.
In fede
Karim, da Alghero (SS)
Risposta ADUC
possiamo rassicurarla. Il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova il bilocale oggetto del contratto transitorio - stipulato a norma dell'articolo 5 comma 1, legge 431/98 - non implica la "trasformazione" del contratto nel classico contratto libero della durata quadriennale, regolato invece dall'articolo 2 comma 1, legge 431/98. La condizione fondamentale perché un contratto transitorio sia valido è che risulti, in modo inequivocabile, che questa particolare formula contrattuale sia stata stipulata per soddisfare specifiche esigenze transitorie del proprietario o dell'inquilino. Ad esempio, il fatto che la durata del contratto sia legata a quella del contratto di lavoro esprime al meglio esigenze transitorie dell'inquilino, legate a esigenze di mobilità lavorativa.
A questo proposito, l'articolo 2, commi 4 e 5, decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 30 dicembre 2002 stabilisce che: «I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore - da provare quest'ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2 comma 1, legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento alle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso in cui le esigenze transitorie vengano meno».
A questo proposito, l'articolo 2, commi 4 e 5, decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 30 dicembre 2002 stabilisce che: «I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore - da provare quest'ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2 comma 1, legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento alle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso in cui le esigenze transitorie vengano meno».
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