Cara ADUC
Certificato agibilità
Domanda
19 dicembre 2017
Salve,
devo fare il compromesso per acquisto casa ma il venditore non vuole mettere nell'atto di obbligarsi a rilasciarmi il certificato di agibilità al rogito, ma solamente che si obbliga a presentare la domanda per ottenere l'agibilità e la stessa frase vuole mettere nel rogito. E' corretto? Io al rogito voglio il certificato di agibilità e non un generico obbligo a presentarla. Posso chiedere la restituzione della caparra confirmatoria in questo caso visto che per legge devono rilasciarmi il certificato? Grazie
Alessandra, da Roma (RM)
devo fare il compromesso per acquisto casa ma il venditore non vuole mettere nell'atto di obbligarsi a rilasciarmi il certificato di agibilità al rogito, ma solamente che si obbliga a presentare la domanda per ottenere l'agibilità e la stessa frase vuole mettere nel rogito. E' corretto? Io al rogito voglio il certificato di agibilità e non un generico obbligo a presentarla. Posso chiedere la restituzione della caparra confirmatoria in questo caso visto che per legge devono rilasciarmi il certificato? Grazie
Alessandra, da Roma (RM)
Risposta ADUC
Cosa puo' comportare la mancata consegna di questo certificato, in caso di compravendita immobiliare.
Il documento assolve, dunque, ad una duplice funzione: da un lato, attesta l'idoneita' dell'immobile ad essere adibito ad uso abitativo, una volta che abbia avuto esito positivo la valutazione della sua conformita' agli standard minimi di stabilita', sicurezza ed igiene degli edifici (Cass. Pen. 1996 n. 4311); dall'altra, garantisce l'idoneita' dell'immobile ad assolvere una determinata funzione economico sociale e, quindi, soddisfare in concreto i bisogni che hanno indotto l'acquirente ad effettuare l'acquisto (Cass. Civ. 10 giugno 1991 n. 6576).
Dunque, la sua mancata consegna da parte del venditore, va sicuramente a determinare per l'acquirente un nocumento circa il godimento e la commerciabilita' del bene anche qualora lo stesso sia stato costruito in conformita' alle norme igieniche e sanitarie, oltre che urbanistiche e le concessioni di edificare (Cass. Civ. 3 luglio 2000 n. 8880).
Dunque, si puo' affermare con certezza che sia la giurisprudenza di legittimita', che quella di merito, abbiano attribuito al certificato un'importanza determinante nelle relazioni di scambio, costituendo un requisito indispensabile ai fini della realizzazione della funzione economico-sociale dell'oggetto della compravendita.
Ricostruendo civilisticamente tale obbligazione, si deve considerare che la stessa trova il proprio fondamento normativo nell'art. 1477 del codice civile, per il quale, oltre alla cosa venduta, “il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprieta' e all'uso della cosa venduta”.
Il venditore può riservarsi di acquisire il certificato anche dopo il compromesso, ma prima del rogito; se non vi provvede o non si obbliga in tal senso, stante l'importanza del documento , Lei può recedere dalla proposta d'acquisto e richiedere la restituzione della caparra senza alcun raddoppio.
Nel caso in cui la parte non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
Il documento assolve, dunque, ad una duplice funzione: da un lato, attesta l'idoneita' dell'immobile ad essere adibito ad uso abitativo, una volta che abbia avuto esito positivo la valutazione della sua conformita' agli standard minimi di stabilita', sicurezza ed igiene degli edifici (Cass. Pen. 1996 n. 4311); dall'altra, garantisce l'idoneita' dell'immobile ad assolvere una determinata funzione economico sociale e, quindi, soddisfare in concreto i bisogni che hanno indotto l'acquirente ad effettuare l'acquisto (Cass. Civ. 10 giugno 1991 n. 6576).
Dunque, la sua mancata consegna da parte del venditore, va sicuramente a determinare per l'acquirente un nocumento circa il godimento e la commerciabilita' del bene anche qualora lo stesso sia stato costruito in conformita' alle norme igieniche e sanitarie, oltre che urbanistiche e le concessioni di edificare (Cass. Civ. 3 luglio 2000 n. 8880).
Dunque, si puo' affermare con certezza che sia la giurisprudenza di legittimita', che quella di merito, abbiano attribuito al certificato un'importanza determinante nelle relazioni di scambio, costituendo un requisito indispensabile ai fini della realizzazione della funzione economico-sociale dell'oggetto della compravendita.
Ricostruendo civilisticamente tale obbligazione, si deve considerare che la stessa trova il proprio fondamento normativo nell'art. 1477 del codice civile, per il quale, oltre alla cosa venduta, “il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprieta' e all'uso della cosa venduta”.
Il venditore può riservarsi di acquisire il certificato anche dopo il compromesso, ma prima del rogito; se non vi provvede o non si obbliga in tal senso, stante l'importanza del documento , Lei può recedere dalla proposta d'acquisto e richiedere la restituzione della caparra senza alcun raddoppio.
Nel caso in cui la parte non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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