Venerdì 25 settembre 2026
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Cara ADUC

Autonoleggio

13 agosto 2018
Domanda 13 agosto 2018
Salve.
Vorrei sapere se è possibile ottenere un risarcimento per spese ulteriori e disagio cagionati dal mancato noleggio di un autoveicolo da ritirare che era stato richiesto dal sottoscritto telefonicamente ad una società di autonoleggio di Olbia (OT) la quale all'inizio si era resa disponibile a noleggiarmelo entro l'ora da me richiesta (ore 6,30) ma che, poi, non ha dato corso al suo impegno. Più precisamente, avevo atteso che tale autonoleggiatore, come da lui indicato, mi trasmetesse entro la mattinata del giorno stesso, tramite email, un modulo di prenotazione del veicolo contenente anche le coordinate bancarie cui effettuare il versamento a titolo di "prenotazione". Dopo avere atteso fino al primo pomeriggio del giorno stesso che tale documento mi venisse inviato, ho richiamato la ditta di autonoleggio chiedendo conto della mancata ricezione del documento che mi avrebbe consentito, una volta compilatolo ed effettuato il versamento, di prendere a noleggio l'autoveicolo. La persona che mi ha risposto, diversa dal primo interlocutore della mattina, mi ha informato che l'autoveicolo non si poteva ritirare prima di una data ora (ore 8,00). Tutto questo ha comportato per me un rapido cambiamento dei programmi di viaggio con spese aggiuntive e conseguenti disagi. V'è, inoltre da aggiungere che, dopo l'interlocuzione telefonica con quest'ultimo, due ore dopo ho ricevuto una chiamata dal primo addetto a cui avevo richiesto inizialmente l'autoveicolo, il quale smentendo se stesso, mi ha comunicato che per il giorno richiesto non aveva a disposizione alcun autoveicolo da noleggiare!!
Preciso, che ho registrato per intero la conversazione della mattina, in cui mi veniva assicurato il noleggio, nonché l'invio del documento da compilare con le coordinate bancarie cui versare l'anticipo.
Attendendo Vs.gradito riscontro, saluto cordialmente.
Stefano, dalla provincia di TV

Risposta ADUC
da quanto scrive sembra sia avvenuto: -che sono state disattese le sue indicazioni di noleggio, rapportate alle sue esigenze; - che non le è pervenuto alcun modulo di prenotazione; - che non esisteva alcuna macchina a disposizione.
Immaginiamo che Lei voglia far valere la registrazione della telefonata allo scopo di richiedere i danni subiti alla società di autonoleggio.
Ma si ricordi che la prova della registrazione vale solo in eventuale giudizio civile.
Come ha confermato la giurisprudenza di legittimità, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente accaduta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite (Cass. civ., Sez. VI, 11 settembre 1996, n. 8219).
La medesima giurisprudenza ha chiarito che, affinché il magistrato possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico, è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa, come era avvenuto nella fattispecie.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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