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Cara ADUC

art. 126bis commma 2 c.d.s

14 aprile 2018
Domanda 14 aprile 2018
Buongiorno,
vorrei informazioni in merito alla mancata comunicazione dei dati conducente per un verbale di eccesso di velocita.
In sintesi, in data 09 ott 2017 mi veniva notificato un verbale per eccesso di velocita' che pagavo entro i 60 giorni dimenticando di comunicare i dati in parola. Al 61° giorno dalla notifica del primo verbale (cioè il 10 dicembre 2017) veniva redatto un 2° verbale per la violazione dell'articolo in titolo. In data 24 genn 2018 il Comando di polizia municipale redigeva la comunicazione per il secondo verbale, ben 45 giorni dopo. La stessa è stata recapitata presso l'ufficio del messo comunale il 28 marzo 2018 e notificata il 13 aprile u.s.. Da quanto appreso sul web per la leggittimità del 2° verbale non sarebbero dovuti trascorrere più 90 giorni dalla scadenza dei 60 (giorni) del 1° verbale. Per quanto sopra chiedo se la sottoscritta è nella condizione di avanzare ricorso al giudice di pace. Distinti Saluti
Rosalia, da Turi (BA)

Risposta ADUC
si', devono inviare la comunicazione entro 90 gg dopo la scadenza dei primi 60 gg concessi per pagamento o opposizione. Verifichi quindi quando hanno consegnato la multa alle poste. Qui il modulo per eventualmente fare ricorso:
http://sosonline.aduc.it/modulo/ricorso+al+giudice+pace+contro+multe+al+codice_7418.php
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