Cara ADUC
Acquisto Camper con infiltrazioni
Domanda
13 novembre 2018
Buongiorno, vi racconto la mia disavventura, ho acquistato un camper elnagh Fiat ducato anno 2007 da privato, al prezzo di € 24.000. Prima di acquistarlo ho provato a girare per vedere altri camper, ma questo che ho preso, è stato bello a prima vista e mi è piaciuto. Faccio una premessa, sono uno alle prime esperienze, quindi di camper non ho tanta dimestichezza. Quando sono andato a vedere, mi sembrava tutto in regola, mostrando tutte le fatture della manutenzione del mezzo con i relativi acquisti per accessori. Fino a qui era fatto per me. Il venditore è sembrato molto disponibile, chiedendogli se il mezzo presentasse delle anomalie, come le infiltrazioni o altro, senza nessun rancore, mi dice che il mezzo si presentava bene, senza nessun problema. In buona fede, ho dato fiducia e ho accettato all’acquisto del mezzo. Fin qui tutto fila liscio, ma dopo due settimane dall’acquisto, mi viene il dubbio di portarlo da una concessionaria specializzata per le infiltrazioni. E Qui mi casca il mondo addosso, dicendomi che il mezzo risulta pieno d’infiltrazioni sulla parete posteriore, portelloni del garage dx e sx, portella delle bombole di gas. Il danno si aggira intorno ai 2000 euro. Giustamente chiamo il venditore e gli dico del problema, in modo bonaria, gli chiedo se poteva venire incontro alle spese, mi liquida, dicendomi che il mezzo è stato visto e piaciuto, quindi per lui non ha nessuna garanzia a risarcirmi il danno. È possibile mai che tra privati non c’è nessun rimedio per essere risarciti? Grazie, se mi potete essere di aiuto sarei molto grado.
Paolino, dalla provincia di PN
Paolino, dalla provincia di PN
Risposta ADUC
nella vendita tra privati non vale il codice del consumo, bensì le regole del cod. civ. sulla vendita.
Tra gli obblighi del venditore rientra "quello di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa", art.1476
GARANZIA PER VIZI. art. 1490. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso e ne diminuiscano il valore.
La garanzia vale altresì se il venditore ha in mala fede taciuto i vizi della cosa. Per effetto della garanzia il compratore può chiedere a sua scelta la risoluzione del contratto (con gli effetti di cui all'art. 1493) o la riduzione del prezzo.
art.1491. "Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo in questo caso che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi". Questa ipotesi sembra adattarsi al suo caso.
Termini e condizioni per l'azione. art.1495.
Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione giudiziaria si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna.
Alla luce della normativa, facendo presente quanto già denunciato e quanto già riconosciuto dal venditore circa l'esistenza dei vizi, si faccia anche fare il preventivo di spesa per allegarlo e si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Nel caso in cui il soggetto non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
Tra gli obblighi del venditore rientra "quello di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa", art.1476
GARANZIA PER VIZI. art. 1490. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso e ne diminuiscano il valore.
La garanzia vale altresì se il venditore ha in mala fede taciuto i vizi della cosa. Per effetto della garanzia il compratore può chiedere a sua scelta la risoluzione del contratto (con gli effetti di cui all'art. 1493) o la riduzione del prezzo.
art.1491. "Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo in questo caso che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi". Questa ipotesi sembra adattarsi al suo caso.
Termini e condizioni per l'azione. art.1495.
Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione giudiziaria si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna.
Alla luce della normativa, facendo presente quanto già denunciato e quanto già riconosciuto dal venditore circa l'esistenza dei vizi, si faccia anche fare il preventivo di spesa per allegarlo e si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Nel caso in cui il soggetto non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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