Cara ADUC
Accesso a conto bancario condominiale
Domanda
23 aprile 2021
Buongiorno. Vorrei verificare varie operazioni, relative a versamenti e
pagamenti, spalmate in vari periodi, sul C/C bancario del mio
Condominio.Sono a pregarvi di fornirmi conferma del mio diritto( in
base a quale norma ) per ottenere dall'Amm.re permesso di accesso
onde recarmi personalmente in banca senza presenza dell'Amm.re ed
effettuare le mie ricerche, e suggerirmi la modalità più opportuna
(mail, Pec o altro). Grazie mille,
P.S. Vorrei diventare socio sostenitore ma prima vorrei chiarimenti sulla cifra da pagare: una tantum oppure no? Datemi notizie. Grazie
Ulisse, dalla provincia di VT
P.S. Vorrei diventare socio sostenitore ma prima vorrei chiarimenti sulla cifra da pagare: una tantum oppure no? Datemi notizie. Grazie
Ulisse, dalla provincia di VT
Risposta ADUC
Come già chiarito dal Garante della Privacy, il conto bancario condominiale deve essere aperto e utilizzato dall’amministratore nell’interesse di tutti: su di esso i singoli condomini sono ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e l’operato dell’amministratore mediante l’accesso in forma integrale, per il tramite dell’amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali. Tale principio, già sancito in linea generale dal Garante nelle linee guida in ambito bancario, riconosce infatti il diritto di ottenere «copia di atti o documenti bancari» senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi. Pertanto, tra le “carte” che ogni condomino ha il diritto di visionare rientrano anche quelle relative al conto corrente bancario o postale intestato al condominio. Ciascun interessato può quindi chiedere all’amministratore tutta la documentazione con gli estratti conto, la lista dei movimenti e il saldo attivo o passivo.
L’amministratore non può negare tale diritto di accesso; egli dovrà quindi procurarsi la documentazione richiesta e poi esibirla al richiedente. (art. 1130 n.9 cc)
Così strutturato, il diritto di accesso di ogni condomino è “mediato” e non diretto. In altri termini, l’interessato non può presentarsi allo sportello della banca e accedere ai dati del conto condominiale, ma è l’amministratore che deve fornirgli le carte dopo essersele procurate. Ma che succede se l’amministratore non ottempera all’obbligo? Come far valere il proprio diritto?
Cosa fare se l’amministratore non fa vedere i documenti del conto condominiale
Se l’amministratore non ottempera alla richiesta di accesso alla documentazione bancaria inoltrata dal condomino, non c’è dubbio che quest’ultimo possa agire in tribunale per ottenere, contro di lui, un ordine del giudice che gli intimi l’esibizione delle carte.
Tuttavia, c’è una soluzione più rapida e meno costosa. Secondo una sentenza dell’Arbitro bancario finanziario Roma (ABF) – organismo di conciliazione nelle dispute tra correntisti e istituti di credito – la banca è tenuta a far accedere il singolo condomino alla documentazione del conto corrente condominiale se questi dimostra di aver già inoltrato una richiesta all’amministratore e che tale richiesta è rimasta inevasa, tramite una racc.ta a/r o PEC.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
P.S. La quota di socio sostenitore è valida per dodici mesi dalla data del versamento.
L’amministratore non può negare tale diritto di accesso; egli dovrà quindi procurarsi la documentazione richiesta e poi esibirla al richiedente. (art. 1130 n.9 cc)
Così strutturato, il diritto di accesso di ogni condomino è “mediato” e non diretto. In altri termini, l’interessato non può presentarsi allo sportello della banca e accedere ai dati del conto condominiale, ma è l’amministratore che deve fornirgli le carte dopo essersele procurate. Ma che succede se l’amministratore non ottempera all’obbligo? Come far valere il proprio diritto?
Cosa fare se l’amministratore non fa vedere i documenti del conto condominiale
Se l’amministratore non ottempera alla richiesta di accesso alla documentazione bancaria inoltrata dal condomino, non c’è dubbio che quest’ultimo possa agire in tribunale per ottenere, contro di lui, un ordine del giudice che gli intimi l’esibizione delle carte.
Tuttavia, c’è una soluzione più rapida e meno costosa. Secondo una sentenza dell’Arbitro bancario finanziario Roma (ABF) – organismo di conciliazione nelle dispute tra correntisti e istituti di credito – la banca è tenuta a far accedere il singolo condomino alla documentazione del conto corrente condominiale se questi dimostra di aver già inoltrato una richiesta all’amministratore e che tale richiesta è rimasta inevasa, tramite una racc.ta a/r o PEC.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
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