Sabato 8 agosto 2026
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Cara ADUC

Accesso alla perizia medica assicurativa: diritti e valore dei reclami IVASS

8 agosto 2026
Domanda 8 agosto 2026
Ringraziandovi,

noto spesso che le risposte preformulate delle assicurazioni rappresentano che formalmente la norma sul diritto di accesso agli atti (art. 146 del Codice delle Assicurazioni) si applica esclusivamente alla circolazione stradale e dei natanti, sostenendo che le polizze infortuni rientrano nel diritto civile dei contratti e non prevedono un analogo obbligo legale di consegna della perizia in fase stragiudiziale.

Inoltre a seguito di un reclamo vittorioso all'IVASS e/o al Gdp, cosa si può effettuare se la compagnia non consegna ugualmente i documenti?

Qual è il valore legale delle pronunce favorevoli e specifiche di IVASS e Gdp nei confronti della compagnia?
Francesca, dalla provincia di FE

Risposta ADUC
Gentile Francesca,
La questione che pone tocca un punto tecnico rilevante e merita una risposta articolata su due livelli distinti.

Sul primo punto, la posizione delle compagnie assicurative che lei descrive non è del tutto infondata dal punto di vista strettamente formale: l'articolo 146 del Codice delle Assicurazioni Private disciplina effettivamente l'accesso agli atti nell'ambito della responsabilità civile auto e natanti, e non si estende automaticamente alle polizze infortuni. Tuttavia, questo non significa che l'assicurato sia privo di tutele. Sul piano contrattuale, l'assicurato ha diritto a conoscere gli atti e i documenti che la compagnia ha prodotto o acquisito nell'ambito del suo sinistro, inclusa l'eventuale perizia medica, in quanto elementi che fondano la decisione della compagnia sul rimborso o sull'indennizzo. Questo discende dai principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, nonché dalle norme in materia di trasparenza e comportamento diligente dell'impresa assicurativa, su cui vigila l'IVASS. Sul piano privacy, poi, la perizia medica che riguarda la sua persona è un suo dato personale: ha diritto di accedervi ai sensi del GDPR, indipendentemente dal settore assicurativo.

Sul secondo punto, relativo al valore delle pronunce favorevoli, occorre essere precisi. Un provvedimento dell'IVASS a seguito di reclamo non è una sentenza esecutiva: l'IVASS esercita una funzione di vigilanza e può sanzionare la compagnia, ma non emette titoli esecutivi che obbligano direttamente la compagnia a consegnare documenti. Se l'IVASS ha accolto il reclamo e la compagnia non ottempera, l'ente può avviare procedimenti sanzionatori, e lei può segnalare l'inadempimento all'IVASS stesso. La pronuncia del Giudice di Pace, invece, se definitiva e passata in giudicato, ha pieno valore di titolo esecutivo: se la compagnia non ottempera volontariamente, lei può procedere con l'esecuzione forzata tramite ufficiale giudiziario, eventualmente con l'assistenza di un avvocato per gli atti esecutivi.

Per predisporre un reclamo formale alla compagnia o all'IVASS, può usare il nostro generatore di moduli per le assicurazioni.

Per approfondire: la nostra guida sul Giudice di Pace la nostra scheda sulle polizze assicurative collegate ai contratti di acquisto
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