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Decreto Min.Infrastrutture e trasporti 23/6/2020 - Riparto per il 2020 del fondo inquilini morosi incolpevoli
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Normativa 
7 agosto 2020 13:08
 

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 giugno 2020 
Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  28  ottobre  2013,  n.  124.  Riparto  annualita'  2020.
(20A04225) 
(GU n.196 del 6-8-2020)
 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  ottobre  2013,  n.   124,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  IMU,  di  altra   fiscalita'
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale
nonche'   di   cassa   integrazione   guadagni   e   di   trattamenti
pensionistici»; 
  Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, del citato  decreto-legge
che  istituisce  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un Fondo destinato  agli  inquilini  morosi  incolpevoli  e
dispone che con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  si  provveda  a
ripartire le risorse assegnate al Fondo nonche' a stabilire i criteri
e  le  priorita'  da  rispettare  nei  provvedimenti   comunali   che
definiscono le condizioni di  morosita'  incolpevole  che  consentono
l'accesso ai contributi; 
  Considerato,  altresi',  che  il  medesimo  comma  stabilisce,  tra
l'altro, che le risorse del Fondo  siano  assegnate  prioritariamente
alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione  del  disagio
abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento  sociale  per  i
soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali; 
  Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con
il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1°  gennaio  2010,  gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e  che  pertanto
non sono dovute erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste
da leggi di settore alle Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80  con
il quale, tra l'altro, e' stata attribuita al Fondo in  argomento  la
dotazione di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  14  maggio
2014, con il quale e'  stato  effettuato  il  riparto  delle  risorse
relative all'anno 2014, nonche' individuati i criteri per il  riparto
della disponibilita' del Fondo nonche' quelli per la  definizione  di
morosita'  incolpevole,  per  l'accesso,   il   dimensionamento   dei
contributi e le priorita' nella concessione dei contributi e  fornite
indicazioni per  la  graduazione  programmata  dell'intervento  della
forza pubblica e modalita' per il  monitoraggio  dell'utilizzo  delle
risorse ripartite; 
  Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2016, con il  quale  e'
stato  effettuato  il  riparto  delle  risorse  assegnate  al   Fondo
inquilini morosi incolpevoli  per  l'anno  2016,  nonche'  rivisti  i
criteri, le procedure e le modalita' di accesso ai contributi al fine
di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle  risorse  assegnate
al Fondo anche in considerazione  del  carattere  innovativo  che  il
Fondo medesimo riveste; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre
2019, concernente il riparto dell'annualita' 2019 del Fondo inquilini
morosi incolpevoli; 
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205  che
stabilisce che le regioni possono destinare le somme non spese  della
dotazione  del  Fondo  inquilini  morosi  incolpevoli   nel   periodo
2014-2018  all'incremento  del  Fondo  nazionale  per   il   sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione di  cui  all'art.  11  della
legge 9 dicembre 1998, n. 431; 
  Visto il decreto direttoriale 31 maggio 2019 emanato in  attuazione
del citato art. 1, comma 21 della legge n. 205 del 2017 con il  quale
sono state quantificate le risorse del Fondo non  spese  nel  periodo
2014-2018, nonche' individuate  le  modalita'  di  trasferimento,  di
riprogrammazione e di utilizzo delle risorse indicate  nella  tabella
ad esso allegata; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da Covid-19. Proroga dei  termini  per  l'adozione  di
decreti legislativi» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n 27; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  65,  comma   2-ter   del   citato
decreto-legge 17 marzo 2020 che, al fine di  accelerare  l'erogazione
delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la
riduzione del disagio  abitativo,  dispone  che  il  riparto  tra  le
regioni della disponibilita' complessiva assegnata per l'anno 2020 al
Fondo nazionale  per  il  sostegno  all'accesso  alle  abitazioni  in
locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre  1998,  n.  431,
pari a complessivi 60 milioni di euro, e il  riparto  dell'annualita'
2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli  istituito
dall'art. 6, comma 5, del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,
pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni  dalla
data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del  citato
decreto-legge n. 18 del 2020, in deroga alle procedure  ordinarie  di
determinazione dei coefficienti  regionali  e  adottando  gli  stessi
coefficienti gia' utilizzati per i  riparti  relativi  all'annualita'
2019; 
  Visto, altresi',  il  comma  2-quater  dell'art.  65  del  medesimo
decreto-legge n. 18 del 2020 che stabilisce che nel termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge medesimo, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse
assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo  le
quote a rendiconto o programmate nelle annualita' pregresse,  nonche'
per l'eventuale  scorrimento  delle  graduatorie  vigenti  del  Fondo
nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998,  n.  431  e
che i comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei
titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini
dell'ordinazione e pagamento della spesa; 
  Vista la nota prot. 2749/C4LLPP/C4TRASP/C4ERP del  9  aprile  2020,
con la quale il presidente della Conferenza  delle  regioni  e  delle
province  autonome  ha  trasmesso  il  documento   n.   20/55/CR8/C4,
approvato  dalla  Conferenza  nella  seduta   dell'8   aprile   2020,
contenente le proposte regionali per affrontare le gravi  conseguenze
dell'emergenza sanitaria in corso,  con  riguardo,  tra  l'altro,  al
settore dell'edilizia residenziale pubblica; 
  Considerato  opportuno  accogliere  la  proposta   avanzata   dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome per quanto attiene
l'ampliamento della platea dei possibili destinatari  dei  contributi
rispetto ai criteri di accesso ai contributi stabiliti con il decreto
interministeriale 30 marzo  2016,  anche  ai  soggetti  che  pur  non
essendo destinatari di  provvedimenti  esecutivi  di  sfratto,  hanno
subito, per effetto dell'emergenza da  Covid-19,  perdite  reddituali
accertate  superiori  al  30%  rispetto  al  corrispondente   periodo
dell'anno precedente non  riuscendo  a  sostenere  il  pagamento  dei
canoni di locazione, in assenza di liquidita' economica; 
  Considerata la necessita' di individuare, in via straordinaria  per
l'annualita' 2020, criteri  idonei  a  soddisfare  il  fabbisogno  di
intervento pubblico connesso all'emergenza  Covid-19  in  assenza  di
indicatori preesistenti e di rendere piu' agevole e rapido  l'accesso
al Fondo onde evitare il ricorso alla sede giudiziale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riparto della dotazione assegnata 
                           per l'anno 2020 
 
  1. Le risorse disponibili, per l'annualita' 2020, sul capitolo 1693
«Fondo inquilini morosi incolpevoli» di cui all'art. 6, comma 5,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari  a  9,5  milioni  di  euro,
attribuite dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014,  n.
47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.  80,
sono ripartite sulla base  dell'allegato  A,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Al fine di rendere piu' agevole l'utilizzo delle risorse di  cui
al comma 1 anche  in  forma  coordinata  con  le  risorse  del  Fondo
nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in  locazione  di
cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,  la  platea  dei
beneficiari del Fondo e' ampliata anche  ai  soggetti  che,  pur  non
essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino
una autocertificazione nella quale  dichiarino  di  aver  subito,  in
ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio  reddito  ai
fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al
medesimo  periodo  dell'anno  precedente  e  di   non   disporre   di
sufficiente liquidita' per far fronte  al  pagamento  del  canone  di
locazione e/o  agli  oneri  accessori.  Il  richiedente  deve  essere
titolare  di  un  contratto  di  locazione  di   unita'   immobiliare
registrato anche se tardivamente e deve  risiedere  nell'alloggio  da
almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie
A1, A8 e A9. 
  3. I contributi concessi ai sensi del  presente  decreto  non  sono
cumulabili  con  il  c.d.  reddito  di   cittadinanza   di   cui   al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
  4. Ai sensi dell'art. 65,  comma  2-quater,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n 27, le regioni, entro  il  termine  di  trenta  giorni
dall'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del   citato
decreto-legge attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche  in
applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto  o
programmate  nelle  annualita'  pregresse,  nonche'  per  l'eventuale
scorrimento delle graduatorie vigenti  del  Fondo  nazionale  di  cui
all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni  utilizzano
i fondi anche ricorrendo  all'unificazione  dei  titoli,  capitoli  e
articoli delle voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e  pagamento
della spesa delle risorse di cui al Fondo del presente riparto  e  di
quelle del Fondo di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998. 
  5. Le  regioni  individuano  i  comuni  cui  destinare  le  risorse
assegnate  con  il   presente   decreto   unitamente   ad   eventuali
stanziamenti regionali  anche  in  deroga  all'elenco  dei  comuni  a
tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87. 
  6.  Le  regioni  assicurano  il  monitoraggio  dell'utilizzo  delle
risorse assegnate ai sensi del presente  decreto  nonche'  di  quelle
provenienti da eventuali stanziamenti regionali. 
  7. Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate,  ai
sensi dell'art. 11, comma 6 della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431
ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse
del Fondo nazionale di sostegno  per  l'accesso  alle  abitazioni  in
locazione di cui all'art. 11 della medesima legge n. 431 del 1998, al
fine di rendere l'utilizzo delle risorse maggiormente  aderente  alla
domanda espressa nelle singole realta' locali. 
  Il presente decreto, successivamente alla  registrazione  da  parte
degli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 giugno 2020 
 
                                   Il Ministro delle infrastrutture   
                                           e dei trasporti            
                                             De Micheli               
 
  Il Ministro dell'economia                                           
        e delle finanze                                               
           Gualtieri                                                  

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2020, 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 3112 
                                                           Allegato A 
 
                 FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 
         Legge 28 ottobre 2013, n. 124 (articolo 6, comma 5) 
     Riparto disponibilita' annualita' 2020 (euro 9.500.000,00) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS