Mercoledì 5 agosto 2026
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Cara ADUC

Manutenzione plantari non erogata: inadempimento contrattuale e rimedi

5 agosto 2026
Domanda 5 agosto 2026
Egregi,

Il 17.10.25 ho acquistato due plantari (su misura) presso la ditta Fantauzzi di Roma. Il prezzo di acquisto comprendeva un servizio post-vendita di controllo e manutenzione programmata a 15 giorni e sei mesi. Mi è stato rilasciato un contratto relativo a questa manutenzione, che allego.

Quando ho contattato la ditta prima della scadenza semestrale, sono stato inizialmente messo in attesa per alcune settimane con delle scuse, e successivamente informato che la ditta non effettuava più la manutenzione programmata per la quale avevo pagato.

Il 25.5.26 ho inviato una PEC di diffida e messa in mora, chiedendo l'erogazione del servizio, senza ricevere risposta.

La presente per richiedere il Vostro parere e se pensate che iscrivere una causa a ruolo presso il Giudice di Pace sia una strada percorribile o se esistano altre strade.

Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti.

Gabriele, dalla provincia di RM

Risposta ADUC
Gentile Gabriele,
La situazione che lei descrive configura, se i fatti sono andati come riferisce, un inadempimento contrattuale da parte del venditore: il servizio post-vendita di controllo e manutenzione era parte integrante del contratto e del corrispettivo pagato, e la sua mancata erogazione per ragioni organizzative interne al venditore non costituisce una causa di esonero dalla responsabilità.

La diffida inviata a mezzo PEC il 25 maggio 2026 è uno strumento corretto e ben impostato: fissa formalmente la mora e dà prova certa della ricezione e della decorrenza dei termini. Se nel frattempo non ha ricevuto alcuna risposta né è stata offerta un'alternativa concreta (ad esempio l'erogazione del servizio presso un'altra sede), le opzioni percorribili sono le seguenti.

Prima di adire il giudice, le consigliamo di valutare la mediazione civile obbligatoria: per le controversie in materia di contratti tra consumatori e professionisti, la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Può presentare istanza presso un organismo di mediazione accreditato (se ne trovano diversi a Roma). La durata massima è di 3 mesi. Se la controparte non aderisce o la mediazione si chiude senza accordo, lei è libero di procedere in giudizio.

Quanto al Giudice di Pace: è una strada percorribile se il valore della controversia non supera 5.000 euro. Il Giudice di Pace di Roma è competente territorialmente. Potrà chiedere sia il rimborso della quota di corrispettivo riferibile al servizio non erogato, sia il risarcimento degli eventuali danni documentabili (ad esempio spese per rivolgersi ad altro specialista per la manutenzione del plantare). Per danni alla salute la valutazione è più complessa e richiederebbe l'assistenza di un avvocato.

Le suggeriamo di raccogliere e conservare: il contratto originale con la descrizione del servizio, le ricevute di pagamento, qualsiasi documentazione delle telefonate o dei contatti intercorsi, e la PEC di diffida con la relativa ricevuta di consegna.

Per impostare una lettera formale di sollecito o supporto alla procedura, può utilizzare il nostro generatore di moduli.

Per approfondire: la nostra scheda sui contratti dei consumatori e le nuove regole di vendita e la nostra guida sulla mediazione civile obbligatoria.
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