Cara ADUC
Wind e messa in mora
Domanda
22 dicembre 2017
Salve,
Una domanda.
Avevo un contratto con Wind-infostrada per una linea adsl. Il contratto è stato sottoscritto con la formula "costo fisso per sempre". Poi loro hanno cominciato dopo circa sei mesi ad inviare fatture piu' alte di quelle dovute e addebitavano dal cc somme più alte senza alcun tipo di comunicazione. Al mio interesse mi dicono che sono cambiate le condizioni contrattuali, senza mai comunicare questo importantissimo cambio... alla domanda come fare per risolvere il contratto perché le nuove condizioni economiche non mi interessavano mi hanno risposto che il limite per risolvere il contratto gratuitamente era già passato. Quindi dovevo pagare per chiudere il contratto. tutte queste comunicazioni sono avvenute tramite Tel. Con il servizio clienti. Non ho più pagato. La fornitura del servizio è cessata a novembre 2016. Dopo due bollette non pagate. Ma nonostante il servizio sospeso mi hanno inviato altre due bollette prima di chiudere il contratto e inviarmi l'ultima a febbraio 2017 con relative spese di chiusura del contratto. Dopo solleciti da parte di una agenzia recuperò crediti oggi mi arriva la messa in mora tramite lettera normale e non Raccomandata.
Mi consigliate di pagare. Io pagherei le due bollette per le quali ho usufruito del servizio. L'ho anche ribadito all'agenzia che mi chiamava per il recupero crediti...Ma pagare un servizio che non è stato erogato mi sembra un furto. Come se legalmente mi stanno derubando. Cosa mi consigliate? Si tratta di una cifra non altissima, 283euro. Di questi riconosco come dovuti, perche effettivamente ho avuto internet (nonostante le condizioni contrattuali nuovi al prezzo aumentato) solo 110euro. Due bollette. Il restante 170euro sono bollette inviate a servizio sospeso più spese di cessazione contratto.
Grazie dell'eventuale risposta.
Cordiali saluti.
Saimir, da Firenze (FI)
Una domanda.
Avevo un contratto con Wind-infostrada per una linea adsl. Il contratto è stato sottoscritto con la formula "costo fisso per sempre". Poi loro hanno cominciato dopo circa sei mesi ad inviare fatture piu' alte di quelle dovute e addebitavano dal cc somme più alte senza alcun tipo di comunicazione. Al mio interesse mi dicono che sono cambiate le condizioni contrattuali, senza mai comunicare questo importantissimo cambio... alla domanda come fare per risolvere il contratto perché le nuove condizioni economiche non mi interessavano mi hanno risposto che il limite per risolvere il contratto gratuitamente era già passato. Quindi dovevo pagare per chiudere il contratto. tutte queste comunicazioni sono avvenute tramite Tel. Con il servizio clienti. Non ho più pagato. La fornitura del servizio è cessata a novembre 2016. Dopo due bollette non pagate. Ma nonostante il servizio sospeso mi hanno inviato altre due bollette prima di chiudere il contratto e inviarmi l'ultima a febbraio 2017 con relative spese di chiusura del contratto. Dopo solleciti da parte di una agenzia recuperò crediti oggi mi arriva la messa in mora tramite lettera normale e non Raccomandata.
Mi consigliate di pagare. Io pagherei le due bollette per le quali ho usufruito del servizio. L'ho anche ribadito all'agenzia che mi chiamava per il recupero crediti...Ma pagare un servizio che non è stato erogato mi sembra un furto. Come se legalmente mi stanno derubando. Cosa mi consigliate? Si tratta di una cifra non altissima, 283euro. Di questi riconosco come dovuti, perche effettivamente ho avuto internet (nonostante le condizioni contrattuali nuovi al prezzo aumentato) solo 110euro. Due bollette. Il restante 170euro sono bollette inviate a servizio sospeso più spese di cessazione contratto.
Grazie dell'eventuale risposta.
Cordiali saluti.
Saimir, da Firenze (FI)
Risposta ADUC
Le condizioni contrattuali possono subire modifiche solo se previste dalla legge o dal contratto; al di fuori di questi casi le modifiche possono essere fatte solo se a vantaggio esclusivo del cliente.
In caso di modifica gli operatori devono preavvisare i clienti dando loro la possibilità di recedere senza penali né costi di disattivazione nel caso non siano d'accordo, entro minimo 30 giorni (il termine può anche essere più lungo).
In ogni caso la volontà di recedere deve essere comunicata entro la data di entrata in vigore delle modifiche (contenuta nel preavviso) e in questo caso le nuove condizioni sono inapplicabili.
La legge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti. La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
Per ultima è arrivata la legge concorrenza del 2017 che ha riassunto la questione specificando che:
- le spese devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda (o sostenuti per dismettere la linea o trasferire il servizio), RESE NOTE all’utente fin dalla fase precontrattuale di pubblicizzazione dell’offerta e comunicate all’AGCOM (autorità garante per le telecomunicazioni) esplicitando la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
- la stessa regola vale per i contratti che comprendono offerte promozionali, che tra l’altro hanno durata massima di 24 mesi. Gli eventuali costi addebitati devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla sua durata residua.
- i costi di rescissione anticipata così come quelli eventualmente da recuperare relativi all’apparecchiatura in dotazione (telefonino, modem, router, etc.) devono essere riportati sul contratto.
Per quanto sopra riteniamo giusta la sua intenzione di pagare solo quel servizio da lei usufruito e non il resto.
Per chiudere la questione può inviare una racc.ta a/r in cui spiega i suoi motivi, accludendo l'importo.
se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, dovrebbe fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
In caso di modifica gli operatori devono preavvisare i clienti dando loro la possibilità di recedere senza penali né costi di disattivazione nel caso non siano d'accordo, entro minimo 30 giorni (il termine può anche essere più lungo).
In ogni caso la volontà di recedere deve essere comunicata entro la data di entrata in vigore delle modifiche (contenuta nel preavviso) e in questo caso le nuove condizioni sono inapplicabili.
La legge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti. La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
Per ultima è arrivata la legge concorrenza del 2017 che ha riassunto la questione specificando che:
- le spese devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda (o sostenuti per dismettere la linea o trasferire il servizio), RESE NOTE all’utente fin dalla fase precontrattuale di pubblicizzazione dell’offerta e comunicate all’AGCOM (autorità garante per le telecomunicazioni) esplicitando la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
- la stessa regola vale per i contratti che comprendono offerte promozionali, che tra l’altro hanno durata massima di 24 mesi. Gli eventuali costi addebitati devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla sua durata residua.
- i costi di rescissione anticipata così come quelli eventualmente da recuperare relativi all’apparecchiatura in dotazione (telefonino, modem, router, etc.) devono essere riportati sul contratto.
Per quanto sopra riteniamo giusta la sua intenzione di pagare solo quel servizio da lei usufruito e non il resto.
Per chiudere la questione può inviare una racc.ta a/r in cui spiega i suoi motivi, accludendo l'importo.
se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, dovrebbe fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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