Cara ADUC
Verbale da Polizia Municipale
Domanda
30 agosto 2018
Gentile ADUC,
ieri pomeriggio 28/08/2018, al mio rientro a casa dalle vacanze,
ho trovato nella buca delle lettere un avviso di giacenza di una
raccomandata giunta il 22/08/2018 al mio domicilio e notificata
sempre in tale data.
Ho ritirato la raccomandata alla posta ed ho scoperto che si
tratta di una contravvenzione da parte della Polizia Municipale
del comune di Rivoli (TO), per una violazione che ho dovuto leggere e rileggere più volte con mia moglie per capire di cosa si trattava (Allegato_1.jpg).
Praticamente, in data 16/05/2018 ho ricevuto una contravvenzione per eccesso di velocità, che ho pagato il giorno stesso, di euro 132.80. Allagato al verbale, vi era un altro foglio, con intestazione "DICHIATAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA DAL PROPRIETARIO DEL VEICOLO" (Allegato_2.jpg).
Nel leggere questo foglio, ingannato dall'intestazione, ho compreso, COME VUOLE LA RAGIONE, che avrei dovuto compilare il modulo sottostante ed inviarlo alla Polizia Municipale, nel caso
in cui a guidare fosse stata una persona diversa da me, intestatario del veicolo; ho intuito che in tal modo, gli eventuali punti dalla patente fossero sottratti alla persona alla guida e non a me. Essendo stato io alla guida, ho ignorato questo foglio (mi stupisce persino che io lo abbia conservato, l'avrò fatto meccanicamente).
In ogni caso, per il fatto di non averlo consegnato a suo tempo, adesso devo pagare la cifra di euro 300.50, essendo passati i cinque giorni dalla notificazione, perchè in tale data non ero in casa e non ho potuto essere a conoscenza della raccomandata nè tantameno ritirarla. In ogni caso, la cifra da pagare entro i primi cinque giorni sarebbe stata di euro 214.70, quindi QUASI IL DOPPIO della multa pagata a maggio 2018 per la contravvenzione.
A questo punto, vi scrivo per farvi alcune domande.
1) Cosa prescrive esattamente la legge in questi casi? E' assolutamente indispensabile per legge inviare questa dichiarazione alla Polizia Municipale in caso di infrazione, anche se il guidatore coincide con il proprietario del veicolo che ha ricevuto la contravvenzione?
2) In caso di risposta affermativa alla prima domanda, non prescrive la legge che un documento da compilare obbligatoriamente pena una sanzione, sia chiaro e soprattutto NON INGANNEVOLE? A mio parere ìl documento (Allegato_2) appare infatti ingannevole, presentando un'intestazione che induce a non comprendere esattamente cosa si è tenuti a fare, e indicando ciò che prescrive solo in una nota con caratteri piccoli e quindi poco leggibili, e con un modo di esprimersi che indica sicuramente il dovere di compilare il modulo ed inviarlo a chi di dovere, SENZA PERO' INFORMARE CHI LEGGE CHE SUSSISTE UNA PENA NEL CASO IN CUI ESSO NON SIA INVIATO.
3) Nel caso in cui tutto il comportamento sia corretto da parte della Polizia Municipale e sia io in difetto in quanto poco avveduto, non prescrive la legge un'ammenda di importo adeguato per una mancata comunicazione amministrativa? E' mai possibile che a fronte di una contravvenzione al codice della strada pari a euro 132.80 (ridotto del 30%) io sia tenuto a pagare euro 214.70 (ridotto del 30%) per non aver inviato un documento di tipo amministrativo, a mio parere per giunta ridondante?
4) Nel caso in cui una persona non sia in casa al ricevimento di una raccomandata contenente una contravvenzione, è legale che debba pagare la cifra intera, senza riduzione del 30%, solo perché i cinque giorni partono dalla notificazione del verbale, e non dalla data in cui la raccomandata è ritirata all'ufficio postale?
Grazie, cordialmente.
Giuseppe, dalla provincia di TO
ieri pomeriggio 28/08/2018, al mio rientro a casa dalle vacanze,
ho trovato nella buca delle lettere un avviso di giacenza di una
raccomandata giunta il 22/08/2018 al mio domicilio e notificata
sempre in tale data.
Ho ritirato la raccomandata alla posta ed ho scoperto che si
tratta di una contravvenzione da parte della Polizia Municipale
del comune di Rivoli (TO), per una violazione che ho dovuto leggere e rileggere più volte con mia moglie per capire di cosa si trattava (Allegato_1.jpg).
Praticamente, in data 16/05/2018 ho ricevuto una contravvenzione per eccesso di velocità, che ho pagato il giorno stesso, di euro 132.80. Allagato al verbale, vi era un altro foglio, con intestazione "DICHIATAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA DAL PROPRIETARIO DEL VEICOLO" (Allegato_2.jpg).
Nel leggere questo foglio, ingannato dall'intestazione, ho compreso, COME VUOLE LA RAGIONE, che avrei dovuto compilare il modulo sottostante ed inviarlo alla Polizia Municipale, nel caso
in cui a guidare fosse stata una persona diversa da me, intestatario del veicolo; ho intuito che in tal modo, gli eventuali punti dalla patente fossero sottratti alla persona alla guida e non a me. Essendo stato io alla guida, ho ignorato questo foglio (mi stupisce persino che io lo abbia conservato, l'avrò fatto meccanicamente).
In ogni caso, per il fatto di non averlo consegnato a suo tempo, adesso devo pagare la cifra di euro 300.50, essendo passati i cinque giorni dalla notificazione, perchè in tale data non ero in casa e non ho potuto essere a conoscenza della raccomandata nè tantameno ritirarla. In ogni caso, la cifra da pagare entro i primi cinque giorni sarebbe stata di euro 214.70, quindi QUASI IL DOPPIO della multa pagata a maggio 2018 per la contravvenzione.
A questo punto, vi scrivo per farvi alcune domande.
1) Cosa prescrive esattamente la legge in questi casi? E' assolutamente indispensabile per legge inviare questa dichiarazione alla Polizia Municipale in caso di infrazione, anche se il guidatore coincide con il proprietario del veicolo che ha ricevuto la contravvenzione?
2) In caso di risposta affermativa alla prima domanda, non prescrive la legge che un documento da compilare obbligatoriamente pena una sanzione, sia chiaro e soprattutto NON INGANNEVOLE? A mio parere ìl documento (Allegato_2) appare infatti ingannevole, presentando un'intestazione che induce a non comprendere esattamente cosa si è tenuti a fare, e indicando ciò che prescrive solo in una nota con caratteri piccoli e quindi poco leggibili, e con un modo di esprimersi che indica sicuramente il dovere di compilare il modulo ed inviarlo a chi di dovere, SENZA PERO' INFORMARE CHI LEGGE CHE SUSSISTE UNA PENA NEL CASO IN CUI ESSO NON SIA INVIATO.
3) Nel caso in cui tutto il comportamento sia corretto da parte della Polizia Municipale e sia io in difetto in quanto poco avveduto, non prescrive la legge un'ammenda di importo adeguato per una mancata comunicazione amministrativa? E' mai possibile che a fronte di una contravvenzione al codice della strada pari a euro 132.80 (ridotto del 30%) io sia tenuto a pagare euro 214.70 (ridotto del 30%) per non aver inviato un documento di tipo amministrativo, a mio parere per giunta ridondante?
4) Nel caso in cui una persona non sia in casa al ricevimento di una raccomandata contenente una contravvenzione, è legale che debba pagare la cifra intera, senza riduzione del 30%, solo perché i cinque giorni partono dalla notificazione del verbale, e non dalla data in cui la raccomandata è ritirata all'ufficio postale?
Grazie, cordialmente.
Giuseppe, dalla provincia di TO
Risposta ADUC
andiamo per ordine:
1) sì, sta al proprietario fare la comunicazione, in assenza della quale vi è una sanzione da lei ora ricevuta;
2) anche se umanamente possiamo condividere, legalmente non è un'argomentazione valida per fare ricorso;
3) l'ammontare della sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente è specificamente quantificato dalla legge vigente (art. 126 bis cod.str.). Sulla 'giustezza' della legge possiamo anche essere d'accordo, ma finché è legge il nostro parere e il suo contano ben poco: vale la legge.
4) quando si è assenti, viene dato avvio alla giacenza: viene quindi inviata una seconda raccomandata in cui si avverte il destinatario che il verbale è in giacenza. Dopo 10 giorni dall'invio di questa seconda raccomandata (cosiddetto avviso di giacenza), il verbale si considera notificato, indipendentemente dal fatto che sia stato ritirato o meno. Di nuovo, anche in questo caso è la legge che regolamenta questo tipo di notifica (artt. 139 e 140 del cod. di procedura civile).
1) sì, sta al proprietario fare la comunicazione, in assenza della quale vi è una sanzione da lei ora ricevuta;
2) anche se umanamente possiamo condividere, legalmente non è un'argomentazione valida per fare ricorso;
3) l'ammontare della sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente è specificamente quantificato dalla legge vigente (art. 126 bis cod.str.). Sulla 'giustezza' della legge possiamo anche essere d'accordo, ma finché è legge il nostro parere e il suo contano ben poco: vale la legge.
4) quando si è assenti, viene dato avvio alla giacenza: viene quindi inviata una seconda raccomandata in cui si avverte il destinatario che il verbale è in giacenza. Dopo 10 giorni dall'invio di questa seconda raccomandata (cosiddetto avviso di giacenza), il verbale si considera notificato, indipendentemente dal fatto che sia stato ritirato o meno. Di nuovo, anche in questo caso è la legge che regolamenta questo tipo di notifica (artt. 139 e 140 del cod. di procedura civile).
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