Cara ADUC
Verbale del consiglio dei condomini
Domanda
25 settembre 2018
In un Supercondominio è stato convocato il consiglio dei Rappresentanti dei singoli palazzi che compongono il Supercondominio con il seguente ordine del giorno:
1) Controllo pezze giustificative
2) Aggiornamento sullo stato dei lavori alla recinzione
Al termine dei lavori è stato redatto un "Verbale di consiglio nel quale, oltre ai commenti relativi ai punti dell'ordine del giorno sono stati presi in esame altre problematiche. Per alcune di esse sono stati richiesti dei preventivi. Per altre è stato riportato nel verbale di consiglio il mandato all'Amministratore di intervenire.
Mi chiedo se queste ultime richieste di intervento sono corrette visto anche che:
1) non c'è stata alcuna votazione
2) non esiste un regolamento che specifichi i poteri dei rappresentanti (o consiglieri)
Inoltre mi chiedo se anche per l'assemblea di consiglio devono essere nominati il presidente ed il segretario.
Saluto e ringrazio
-
Achille, dalla provincia di MI
1) Controllo pezze giustificative
2) Aggiornamento sullo stato dei lavori alla recinzione
Al termine dei lavori è stato redatto un "Verbale di consiglio nel quale, oltre ai commenti relativi ai punti dell'ordine del giorno sono stati presi in esame altre problematiche. Per alcune di esse sono stati richiesti dei preventivi. Per altre è stato riportato nel verbale di consiglio il mandato all'Amministratore di intervenire.
Mi chiedo se queste ultime richieste di intervento sono corrette visto anche che:
1) non c'è stata alcuna votazione
2) non esiste un regolamento che specifichi i poteri dei rappresentanti (o consiglieri)
Inoltre mi chiedo se anche per l'assemblea di consiglio devono essere nominati il presidente ed il segretario.
Saluto e ringrazio
-
Achille, dalla provincia di MI
Risposta ADUC
Per quanto riguarda i poteri dei consiglieri vedasi l'art. 67 disp att. in cui si dispone con precisione l'ambito di applicazione della disciplina, imponendo l'obbligatorietà della nomina di un rappresentante all'assemblea del supercondominio soltanto se:
il supercondominio sia composto da almeno 61 partecipanti;
l'assemblea abbia ad oggetto la gestione ordinaria (secondo una modifica approvata dalla Camera) delle parti comuni ai condominii coinvolti e la nomina dell'amministratore.
I casi eccezionali.
Fuori da questi casi (partecipanti al supercondominio in numero inferiore o pari a sessanta, oppure supercondomini composti da oltre sessanta partecipanti, ma in riferimento ad assemblee che riguardino, ad esempio, manutenzione straordinaria, innovazioni, modificazione o tutela delle destinazioni d'uso), continuerà a trovare applicazione l'ordinaria disciplina dettata in materia di svolgimento delle assemblee condominiali (quorum costitutivi, soggetti legittimati a parteciparvi, conferimento delle deleghe, ecc.).
I poteri. Riguardo ai poteri del rappresentante dell'edificio in seno all'assemblea supercondominiale, la norma è invece assolutamente chiara (art. 67, comma 5, disp. att. c.c.): è fatto divieto di porre limiti o condizioni al potere di rappresentanza.
Se gli argomenti citati si riferiscono al controllo della gestione ordinaria ed alla richiesta di preventivi, non sembra che si sia trattato di argomenti di gestione straordinaria.
Presidente e segretario di assemblea condominiale sono necessari?
La legge non impone la nomina né di un presidente, né di un segretario dell’assemblea di condominio. Per cui il verbale è valido anche senza la loro firma. Tuttavia, in tal caso, per aver valore di prova in futuro (si pensi ad eventuali contestazioni in merito alla corrispondenza dei fatti verbalizzati rispetto a quanto è effettivamente avvenuto), dovrà essere sottoscritto da tutti i condomini partecipanti.
il supercondominio sia composto da almeno 61 partecipanti;
l'assemblea abbia ad oggetto la gestione ordinaria (secondo una modifica approvata dalla Camera) delle parti comuni ai condominii coinvolti e la nomina dell'amministratore.
I casi eccezionali.
Fuori da questi casi (partecipanti al supercondominio in numero inferiore o pari a sessanta, oppure supercondomini composti da oltre sessanta partecipanti, ma in riferimento ad assemblee che riguardino, ad esempio, manutenzione straordinaria, innovazioni, modificazione o tutela delle destinazioni d'uso), continuerà a trovare applicazione l'ordinaria disciplina dettata in materia di svolgimento delle assemblee condominiali (quorum costitutivi, soggetti legittimati a parteciparvi, conferimento delle deleghe, ecc.).
I poteri. Riguardo ai poteri del rappresentante dell'edificio in seno all'assemblea supercondominiale, la norma è invece assolutamente chiara (art. 67, comma 5, disp. att. c.c.): è fatto divieto di porre limiti o condizioni al potere di rappresentanza.
Se gli argomenti citati si riferiscono al controllo della gestione ordinaria ed alla richiesta di preventivi, non sembra che si sia trattato di argomenti di gestione straordinaria.
Presidente e segretario di assemblea condominiale sono necessari?
La legge non impone la nomina né di un presidente, né di un segretario dell’assemblea di condominio. Per cui il verbale è valido anche senza la loro firma. Tuttavia, in tal caso, per aver valore di prova in futuro (si pensi ad eventuali contestazioni in merito alla corrispondenza dei fatti verbalizzati rispetto a quanto è effettivamente avvenuto), dovrà essere sottoscritto da tutti i condomini partecipanti.
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