Cara ADUC
vacanza a lombok e terremoto
Domanda
7 agosto 2018
ho sottoscritto con il tour operator il mappamondo un viaggio in indonesia per fine agosto ma ora dopo i terremoti a lombok, l'ultimo oggi 5 agosto non so se partire o meno. ho stipulato l'assicurazione anti annullamento top (allianz) ma il terremoto e' nell'elenco delle esclusioni dalle garanzie. il mio viaggio
prevede tre giorni a singapore cinque a bali e sette a lombok, luogo appunto del terremoto.al momento ho pagato la caparra del 25% del viaggio, cioe' 1000 euro e non ho ancora saldato perche' non ci sono ancora i doc di viaggio. l'agenzia tace e dice che non ha notizie sulla situazione, quindi tutto regolare per loro. cosa succede se rinuncio al viaggio per le penali ?
grazie
Maria Pia, dalla provincia di TO
grazie
Maria Pia, dalla provincia di TO
Risposta ADUC
Secondo la disciplina del Codice del Turismo, l’annullamento del viaggio da parte del consumatore non lo esime dal dover pagare una penale, se prevista dal contratto, a prescindere da quale sia la causa del ripensamento.
Fa però eccezione l’ipotesi in cui il viaggio sia divenuto irrealizzabile a causa di eventi meteorologici o socio-politici sopravvenuti, tali da giustificare il recesso del cliente o l’emissione di appositi avvisi da parte del ministero degli Affari esteri.
A rafforzare la validità di questa eccezione è intervenuta di recente anche la giurisprudenza decidendo che la sopravvenuta irrealizzabilità del viaggio a causa di eventi non imputabili al consumatore stesso determina l’estinzione del contratto. Ne consegue l’obbligo del tour operator di restituire le somme percepite, senza l’applicazione di penali.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Fa però eccezione l’ipotesi in cui il viaggio sia divenuto irrealizzabile a causa di eventi meteorologici o socio-politici sopravvenuti, tali da giustificare il recesso del cliente o l’emissione di appositi avvisi da parte del ministero degli Affari esteri.
A rafforzare la validità di questa eccezione è intervenuta di recente anche la giurisprudenza decidendo che la sopravvenuta irrealizzabilità del viaggio a causa di eventi non imputabili al consumatore stesso determina l’estinzione del contratto. Ne consegue l’obbligo del tour operator di restituire le somme percepite, senza l’applicazione di penali.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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