Cara ADUC
Vacanza cancellata per lutto familiare: si ha diritto al rimborso?
Domanda
4 settembre 2026
Buongiorno,
Vi disturbo per quanto segue: a causa della morte del padre di mia moglie avvenuta pochi giorni prima dell'inizio di quelle che sarebbero dovute essere le vacanze, le suddette non sono state effettuate.
Le condizioni contrattuali stabilite dal villaggio turistico al quale mi sono rivolto e che in calce riporterò non ammettono il rimborso a causa di un preavviso inferiore a quanto stabilito.
Di seguito la domanda: nemmeno una tragedia simile può consentire una deroga alle suddette condizioni?
Grazie
Cordiali Saluti
Le cancellazioni saranno accettate senza penali se pervenute tramite e-mail entro 40 giorni dalla data di arrivo in struttura; da 39 giorni ed entro 28 giorni dalla data di arrivo la penale sarà pari al 50% (somma richiesta per bloccare la prenotazione); da 27 giorni al giorno di arrivo, in caso di mancata presentazione o di partenza anticipata la penale sarà pari al 100%. Anche in caso di annullamento fuori termine, di mancata presentazione o di partenza anticipata sarà nostro piacere provare a rivendere l'alloggio (anche solo parzialmente) e in caso di rivendita andata a buon fine la parte recuperata non vi sarà addebitata.
Roberto, dalla provincia di MI
Vi disturbo per quanto segue: a causa della morte del padre di mia moglie avvenuta pochi giorni prima dell'inizio di quelle che sarebbero dovute essere le vacanze, le suddette non sono state effettuate.
Le condizioni contrattuali stabilite dal villaggio turistico al quale mi sono rivolto e che in calce riporterò non ammettono il rimborso a causa di un preavviso inferiore a quanto stabilito.
Di seguito la domanda: nemmeno una tragedia simile può consentire una deroga alle suddette condizioni?
Grazie
Cordiali Saluti
Le cancellazioni saranno accettate senza penali se pervenute tramite e-mail entro 40 giorni dalla data di arrivo in struttura; da 39 giorni ed entro 28 giorni dalla data di arrivo la penale sarà pari al 50% (somma richiesta per bloccare la prenotazione); da 27 giorni al giorno di arrivo, in caso di mancata presentazione o di partenza anticipata la penale sarà pari al 100%. Anche in caso di annullamento fuori termine, di mancata presentazione o di partenza anticipata sarà nostro piacere provare a rivendere l'alloggio (anche solo parzialmente) e in caso di rivendita andata a buon fine la parte recuperata non vi sarà addebitata.
Roberto, dalla provincia di MI
Risposta ADUC
Gentile Roberto,
comprendiamo lo smarrimento di fronte a una condizione contrattuale che appare rigida anche davanti a un lutto così doloroso, ma dobbiamo essere onesti sul piano giuridico: le condizioni di cancellazione che lei riporta sono clausole contrattuali liberamente accettate al momento della prenotazione, e la legge italiana non prevede un diritto automatico di recesso gratuito in caso di lutto familiare, per quanto grave. Il nostro ordinamento riconosce la possibilità di sciogliersi da un contratto senza penali solo in presenza di specifiche cause di forza maggiore previste dalla legge o dal contratto stesso, oppure quando sopravviene una impossibilità oggettiva della prestazione secondo l'articolo 1463 del codice civile, ma un lutto, per quanto sconvolgente sul piano personale, non rientra tipicamente in questa categoria agli occhi della giurisprudenza, perché non rende impossibile la vacanza in sé, ma solo indesiderabile o inopportuna per chi l'aveva prenotata.
Questo non significa che lei debba rassegnarsi senza tentare nulla. Le consigliamo innanzitutto di verificare se al momento della prenotazione aveva sottoscritto un'assicurazione annullamento viaggio, magari inclusa automaticamente nella carta di credito con cui ha pagato, perché in quel caso il lutto di un parente, anche acquisito come il suocero, è spesso una delle causali espressamente coperte, e il rimborso passerebbe dall'assicurazione e non dal villaggio turistico. In assenza di polizza, le suggeriamo comunque di scrivere formalmente alla struttura allegando il certificato di morte e chiedendo, non come diritto ma come deroga di cortesia, un'applicazione più morbida della penale o quantomeno il tentativo di rivendita dell'alloggio che loro stessi si dicono disponibili a fare anche fuori termine: molte strutture, pur non essendo obbligate, concedono eccezioni proprio in casi come il suo, per ragioni di immagine e correttezza commerciale, soprattutto se la richiesta è documentata e formulata con garbo. Se la struttura dovesse rifiutare anche questo, purtroppo la penale prevista dal contratto resterebbe legittimamente dovuta.
comprendiamo lo smarrimento di fronte a una condizione contrattuale che appare rigida anche davanti a un lutto così doloroso, ma dobbiamo essere onesti sul piano giuridico: le condizioni di cancellazione che lei riporta sono clausole contrattuali liberamente accettate al momento della prenotazione, e la legge italiana non prevede un diritto automatico di recesso gratuito in caso di lutto familiare, per quanto grave. Il nostro ordinamento riconosce la possibilità di sciogliersi da un contratto senza penali solo in presenza di specifiche cause di forza maggiore previste dalla legge o dal contratto stesso, oppure quando sopravviene una impossibilità oggettiva della prestazione secondo l'articolo 1463 del codice civile, ma un lutto, per quanto sconvolgente sul piano personale, non rientra tipicamente in questa categoria agli occhi della giurisprudenza, perché non rende impossibile la vacanza in sé, ma solo indesiderabile o inopportuna per chi l'aveva prenotata.
Questo non significa che lei debba rassegnarsi senza tentare nulla. Le consigliamo innanzitutto di verificare se al momento della prenotazione aveva sottoscritto un'assicurazione annullamento viaggio, magari inclusa automaticamente nella carta di credito con cui ha pagato, perché in quel caso il lutto di un parente, anche acquisito come il suocero, è spesso una delle causali espressamente coperte, e il rimborso passerebbe dall'assicurazione e non dal villaggio turistico. In assenza di polizza, le suggeriamo comunque di scrivere formalmente alla struttura allegando il certificato di morte e chiedendo, non come diritto ma come deroga di cortesia, un'applicazione più morbida della penale o quantomeno il tentativo di rivendita dell'alloggio che loro stessi si dicono disponibili a fare anche fuori termine: molte strutture, pur non essendo obbligate, concedono eccezioni proprio in casi come il suo, per ragioni di immagine e correttezza commerciale, soprattutto se la richiesta è documentata e formulata con garbo. Se la struttura dovesse rifiutare anche questo, purtroppo la penale prevista dal contratto resterebbe legittimamente dovuta.
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