Cara ADUC
Usura finanziamento anteriore a legge 108/96
Domanda
20 dicembre 2017
Per un contratto di finanziamento stipulato il 30/09/1996 periodo in cui era già entrato in vigore la legge sull'usura come potrei verificare se l'usura è pattuita considerato che pur essendo entrata in vigore la legge le soglie usura sono disponibili solo a partire dal periodo al 30/06/1997?
Giulia, da Bari
Giulia, da Bari
Risposta ADUC
La legge 108/96 entrò in vigore il 24 marzo di quell'anno ma la prima rilevazione dei tassi medi, da cui emergono poi i tassi massimi ai fini della legge sull'usura, è del 1997, precisamente del 3 aprile e riferita al primo trimestre. La Cassazione, dopo una lunga diatriba durante la quale la stessa Corte ha cambiato idea, nel 2013 ha stabilito che i mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge 108/96 non possono essere assoggettati a detta norma.
Il caso rientra pertanto nel regime transitorio previsto dall'articolo 3 della legge 108/96 che prevede che "fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 (ossia le tabelle trimestrali dei tassi) è punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità".
Bisogna quindi dimostrare che il mutuo fu erogato a condizioni ben peggiori rispetto alla media degli analoghi prodotti disponibili in quello stesso periodo e soprattutto dimostrare che il contraente il mutuo versava in condizioni di difficoltà, anche solo temporanea. Altrimenti non vi è modo di agire.
Il caso rientra pertanto nel regime transitorio previsto dall'articolo 3 della legge 108/96 che prevede che "fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 (ossia le tabelle trimestrali dei tassi) è punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità".
Bisogna quindi dimostrare che il mutuo fu erogato a condizioni ben peggiori rispetto alla media degli analoghi prodotti disponibili in quello stesso periodo e soprattutto dimostrare che il contraente il mutuo versava in condizioni di difficoltà, anche solo temporanea. Altrimenti non vi è modo di agire.
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