Cara ADUC
Unipol Rental: addebito di 410€ per trasferimento veicolo dopo sinistro
Domanda
25 agosto 2026
Gentilissimi, sono cliente privato di UnipolRental e chiedo una valutazione sulla legittimità di un addebito di €410 relativo al trasferimento del mio veicolo.
Sono residente in provincia di Firenze e ho un contratto di noleggio a lungo termine nel quale il servizio di veicolo sostitutivo risulta incluso.
Ho avuto un sinistro stradale in provincia di Caserta a Giugno 2026. A seguito dell'incidente, il mio veicolo è stato recuperato e trasferito presso un'officina di Napoli per le necessarie riparazioni, nell'ambito della gestione dell'assistenza. La scelta dell'officina di Napoli non è dipesa da me ma dalla rete Unipol Rental. Successivamente, nello stesso giorno del sinistro io prelevo un veicolo sostitutivo presso l'aeroporto di Napoli per fare rientro a Firenze.
Al termine della riparazione ho chiesto semplicemente che il veicolo fosse trasferito presso un centro UnipolRental di Firenze, così da poterlo ritirare e riconsegnare contestualmente il veicolo sostitutivo. Non ho mai richiesto la consegna presso il mio domicilio. La mia richiesta aveva lo scopo di "agevolare" la gestione di consegna/riconsegna dei veicoli, dando per scontato che la mia auto principale rientrasse a Firenze.
UnipolRental mi ha comunicato che tale trasferimento su Firenze non era previsto e che avrebbe comportato un costo di €410 a mio carico, sostenendo che il cliente debba ritirare il veicolo presso l'officina autorizzata.
Nella loro risposta scrivono inoltre:
"Il driver ci ha successivamente contattato richiedendo il trasferimento del mezzo presso un centro di consegna più vicino alla propria abitazione."
Preciso che il "driver" sono io e che ho chiesto esclusivamente il trasferimento a Firenze.
Nel contratto ho rilevato che:
-il veicolo sostitutivo è incluso;
-il servizio di soccorso e recupero è incluso;
-il contratto prevede che, salvo diverso accordo, il cliente provveda al ritiro e alla riconsegna presso una sede UnipolRental ma io non sono stato coinvolto in nessun accordo né decisione;
-in caso di sinistro, il cliente deve rivolgersi all'assistenza UnipolRental per coordinare la riparazione presso la rete convenzionata.
Non ho individuato una clausola che preveda espressamente l'obbligo di recarmi presso l'officina scelta dalla rete di assistenza, né una tariffa per trasferire il veicolo presso un centro UnipolRental.
Chiedo pertanto il Vostro parere su:
-legittimità dell'addebito di €410;
-corretta interpretazione delle clausole contrattuali;
-eventuale applicabilità dei principi di correttezza e buona fede contrattuale e della normativa a tutela del consumatore;
-modalità più opportuna per contestare formalmente la richiesta.
Allego il contratto dove si evince che il luogo di manutenzione richiesto è Firenze.
Grazie del servizio che offrite.
Cordiali saluti
Giuseppe, dalla provincia di FI
Sono residente in provincia di Firenze e ho un contratto di noleggio a lungo termine nel quale il servizio di veicolo sostitutivo risulta incluso.
Ho avuto un sinistro stradale in provincia di Caserta a Giugno 2026. A seguito dell'incidente, il mio veicolo è stato recuperato e trasferito presso un'officina di Napoli per le necessarie riparazioni, nell'ambito della gestione dell'assistenza. La scelta dell'officina di Napoli non è dipesa da me ma dalla rete Unipol Rental. Successivamente, nello stesso giorno del sinistro io prelevo un veicolo sostitutivo presso l'aeroporto di Napoli per fare rientro a Firenze.
Al termine della riparazione ho chiesto semplicemente che il veicolo fosse trasferito presso un centro UnipolRental di Firenze, così da poterlo ritirare e riconsegnare contestualmente il veicolo sostitutivo. Non ho mai richiesto la consegna presso il mio domicilio. La mia richiesta aveva lo scopo di "agevolare" la gestione di consegna/riconsegna dei veicoli, dando per scontato che la mia auto principale rientrasse a Firenze.
UnipolRental mi ha comunicato che tale trasferimento su Firenze non era previsto e che avrebbe comportato un costo di €410 a mio carico, sostenendo che il cliente debba ritirare il veicolo presso l'officina autorizzata.
Nella loro risposta scrivono inoltre:
"Il driver ci ha successivamente contattato richiedendo il trasferimento del mezzo presso un centro di consegna più vicino alla propria abitazione."
Preciso che il "driver" sono io e che ho chiesto esclusivamente il trasferimento a Firenze.
Nel contratto ho rilevato che:
-il veicolo sostitutivo è incluso;
-il servizio di soccorso e recupero è incluso;
-il contratto prevede che, salvo diverso accordo, il cliente provveda al ritiro e alla riconsegna presso una sede UnipolRental ma io non sono stato coinvolto in nessun accordo né decisione;
-in caso di sinistro, il cliente deve rivolgersi all'assistenza UnipolRental per coordinare la riparazione presso la rete convenzionata.
Non ho individuato una clausola che preveda espressamente l'obbligo di recarmi presso l'officina scelta dalla rete di assistenza, né una tariffa per trasferire il veicolo presso un centro UnipolRental.
Chiedo pertanto il Vostro parere su:
-legittimità dell'addebito di €410;
-corretta interpretazione delle clausole contrattuali;
-eventuale applicabilità dei principi di correttezza e buona fede contrattuale e della normativa a tutela del consumatore;
-modalità più opportuna per contestare formalmente la richiesta.
Allego il contratto dove si evince che il luogo di manutenzione richiesto è Firenze.
Grazie del servizio che offrite.
Cordiali saluti
Giuseppe, dalla provincia di FI
Risposta ADUC
Gentile Giuseppe,
Nel contratto non esiste alcuna clausola che preveda espressamente una tariffa per il trasferimento del veicolo riparato verso un'altra sede UnipolRental: l'art. 4.2.a parla solo di ritiro e riconsegna "presso una delle sedi UnipolRental", senza vincolare a una sede specifica né prevedere costi di spostamento tra sedi, per cui l'onere di indicare la base contrattuale dei €410 ricade su UnipolRental, che finora non l'ha fornita. A rafforzare la posizione del cliente c'è il fatto che il contratto stesso, nella sezione "Altri Dati", riporta "Luogo manutenzione richiesto: Firenze" come dato pattuito all'origine, il che contraddice la ricostruzione di UnipolRental secondo cui la richiesta di trasferimento a Firenze sarebbe stata una comodità personale post-sinistro ("centro più vicino alla propria abitazione") anziché un elemento già presente nel contratto; questo errore fattuale va contestato esplicitamente, perché mina la credibilità della motivazione addotta. Anche l'art. 4.1.d conferma che è UnipolRental, tramite la propria rete convenzionata, a scegliere l'officina di riparazione (in questo caso Napoli, per prossimità al sinistro avvenuto in provincia di Caserta), quindi l'allontanamento geografico del veicolo dalla sede contrattuale non dipende da una scelta del cliente. Sul piano dei principi generali, addossare al consumatore il costo di un evento di cui non ha avuto controllo si scontra con la buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., e in caso di ambiguità interpretativa della clausola sulla sede di riconsegna soccorre comunque l'art. 1370 c.c. e l'art. 35 del Codice del Consumo, che impongono l'interpretazione più favorevole al consumatore, qui coincidente proprio con Firenze essendo la sede indicata in contratto; non è inoltre da escludere, se l'addebito venisse formalizzato, un profilo di squilibrio a danno del consumatore ex art. 33 del Codice del Consumo. La strada più opportuna per contestare è un reclamo scritto via PEC all'indirizzo [email protected], che chieda espressamente l'indicazione della clausola o del listino a fondamento dei €410, corregga la ricostruzione fattuale errata e richieda l'annullamento dell'addebito con riserva di ogni ulteriore azione; in caso di mancato riscontro, trattandosi di cliente-consumatore, il foro competente sarebbe quello di Firenze come previsto in alternativa dall'art. 14 delle Condizioni Generali, con eventuale ricorso al Giudice di Pace data la modesta entità dell'importo, valutando preventivamente anche una procedura di conciliazione o mediazione.
Nel contratto non esiste alcuna clausola che preveda espressamente una tariffa per il trasferimento del veicolo riparato verso un'altra sede UnipolRental: l'art. 4.2.a parla solo di ritiro e riconsegna "presso una delle sedi UnipolRental", senza vincolare a una sede specifica né prevedere costi di spostamento tra sedi, per cui l'onere di indicare la base contrattuale dei €410 ricade su UnipolRental, che finora non l'ha fornita. A rafforzare la posizione del cliente c'è il fatto che il contratto stesso, nella sezione "Altri Dati", riporta "Luogo manutenzione richiesto: Firenze" come dato pattuito all'origine, il che contraddice la ricostruzione di UnipolRental secondo cui la richiesta di trasferimento a Firenze sarebbe stata una comodità personale post-sinistro ("centro più vicino alla propria abitazione") anziché un elemento già presente nel contratto; questo errore fattuale va contestato esplicitamente, perché mina la credibilità della motivazione addotta. Anche l'art. 4.1.d conferma che è UnipolRental, tramite la propria rete convenzionata, a scegliere l'officina di riparazione (in questo caso Napoli, per prossimità al sinistro avvenuto in provincia di Caserta), quindi l'allontanamento geografico del veicolo dalla sede contrattuale non dipende da una scelta del cliente. Sul piano dei principi generali, addossare al consumatore il costo di un evento di cui non ha avuto controllo si scontra con la buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., e in caso di ambiguità interpretativa della clausola sulla sede di riconsegna soccorre comunque l'art. 1370 c.c. e l'art. 35 del Codice del Consumo, che impongono l'interpretazione più favorevole al consumatore, qui coincidente proprio con Firenze essendo la sede indicata in contratto; non è inoltre da escludere, se l'addebito venisse formalizzato, un profilo di squilibrio a danno del consumatore ex art. 33 del Codice del Consumo. La strada più opportuna per contestare è un reclamo scritto via PEC all'indirizzo [email protected], che chieda espressamente l'indicazione della clausola o del listino a fondamento dei €410, corregga la ricostruzione fattuale errata e richieda l'annullamento dell'addebito con riserva di ogni ulteriore azione; in caso di mancato riscontro, trattandosi di cliente-consumatore, il foro competente sarebbe quello di Firenze come previsto in alternativa dall'art. 14 delle Condizioni Generali, con eventuale ricorso al Giudice di Pace data la modesta entità dell'importo, valutando preventivamente anche una procedura di conciliazione o mediazione.
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