Giovedì 1 ottobre 2026
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Cara ADUC

Truffa Telefonica

10 gennaio 2018
Domanda 10 gennaio 2018
Spett.le Aduc, nel mese di settembre se non sbaglio, ho ricevuto una telefonata da Tim che mi proponeva un contratto telefonico mobile. Da premettere sono titolare con un mio socio di un'attività con contratto telefonico Tim. Il ragazzo del call center proponeva, senza nessun costo aggiuntivo, compreso nella bolletta telefonico di 39,90 euro mensili, una scheda mobile con 1000 minuti e 1000 messaggi e 1 giga di internet. Dopo aver
parlato sia con me che con il mio socio decidiamo di accettare, e rinuncio alla promozione wind attiva su un altro mio numero (9 euro mensili 1000 minuti 1000 messaggi e 5 giga) poichè non dovendo pagare nessun costo aggiuntivo con TIM sarebbe stato un risparmio. A distanza di un mese però arriva una bolletta di oltre venti euro per telefonia mobile. Telefono al call center Tim ed inoltro reclamo sia oralmente che con PEC, la risposta al reclamo arriva con calma dopo alcuni giorni e non scritta ma solo telefonica. L'addetta mi riferisce che hanno controllato le registrazione ed il ragazzo del Call Center aveva spiegato tutto correttamente. Mi altero spiego che abbiamo parlato in due con il ragazzo e che non siamo due scemi, da rinunciare ad una promozione da nove euro al mese per pagarne oltre venti. La ragazza non sa che rispondere e mi inviata ad agire legalmente. Nel frattempo scrivo altre PEc alla TIM spiegando l'accaduto e dicendo che non ho intenzione di pagare poichè truffato, ma la Tim non risponde mai alle mie PEc, e continuano ad arrivare solleciti di pagamento.
Da premettere dopo l'arrivo della bolletta ho immediatamente cambiato gestore mobile.
Cosa posso fare? Devo adire a vie legali, visto che Telecom non intende nemmeno rispondere? Sono stato truffato!
Dino, da Castiglione Cosentino (CS)

Risposta ADUC
Per i contratti telefonici attivati a distanza (via telefono, internet, etc.), che in questo ambito sono la maggioranza, l'AGCOM ha fissato precise regole di sottoscrizione ed anche indicazioni sulle attivazioni indebite.
IL CONTATTO (E CONTRATTO) TELEFONICO
Il codice del consumo prevede che in caso di contatto telefonico l'operatore debba, all'inizio della conversazione, rivelare la propria identità e anche quella della persona o società per conto della quale sta chiamando, nonché specificare lo scopo (commerciale) della chiamata.
Le informazioni obbligatorie in questo caso vengono date a voce ma comunque il consumatore è vincolato solo dopo la firma dell'offerta, solo quindi dopo che ha accettato l'offerta per iscritto.
Riguardo alle modalità di accettazione scritta venditore e consumatore possono mettersi d'accordo prevedendo modalità anche diverse dal classico invio cartaceo per posta, per esempio con invio tramite supporto durevole (invio file, cd rom, dischetto, pennetta, etc.) e conferma via mail, fax, sms o altro mezzo, anche eventualmente con firma elettronica. Su questo fa fede la registrazione telefonica e la prova grava sul gestore chiamante.
Il Garante ribadisce il punto specificando che l'accettazione può avvenire anche telematicamente, con accesso a link all'area riservata al cliente sul sito web del gestore, e che il consumatore è vincolato dal momento in cui comunica accettazione dell'offerta. Lo ribadiamo: Tutto dipende dagli accordi presi in occasione del contatto telefonico.
Nel suo caso, avendo inviato una PEC spiegando l'accaduto, in mancanza di una sottoscrizione scritta contraria, nonchè di registrazione del contratto telefonico, Lei può rifiutare i solleciti di pagamento.
In pratica questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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